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È balzata alle cronache la recentissima ordinanza della Cassazione (11/07/2024, n. 19069) che nel giudicare inammissibile il ricorso di un papà avverso la decisione della corte d’appello di Ancora, valutava come coerente la sentenza impugnata laddove comunque prevedeva 8 ore di convivenza la settimana (quindi, poco più di un giorno al mese) senza pernotti sino ai tre anni.

Sosteneva, nel ripercorrere la vicenda, la Corte di cassazione che la corte d’appello aveva comunque previsto una evoluzione della frequentazione che, dai tre anni del minore, avrebbe potuto restare a dormire dal padre; sia pure nella misura esigua di due volte a settimana.

Ebbene, nel leggere questa sentenza, che comunque contrasta con una precedente in cui si affermava il contrario (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 1 – 28 luglio 2020, n. 16125), ho fatto due considerazioni: la prima processuale dato il rigetto per inammissibilità e la seconda di merito data la conferma del diniego ai pernottamenti.

Quanto alla prima mi è tornata alla mente una sentenza della Corte Costituzionale (sent. 185/1986) che nel decidere sulla obbligatorietà della nomina di un curatore speciale (un avvocato) per i minori nei giudizi di separazione e divorzio argomentava che nei giudizi riguardanti i minori, i valori costituzionali, quali gli artt. 30 e 31 Cost., debbono essere interpretati avendo presente la tutela dei diritti fondamentali, e ciò si deve tradurre nell’impegno pubblico a rimuovere ogni ostacolo allo sviluppo della personalità stessa; impegno che nei processi affidativi si indirizzano anche al minore.

Ebbene, afferma ancora la Corte Costituzionale, che nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi s’inserisce un giudizio di volontaria giurisdizione che conferisce amplissime facoltà istruttorie del giudice oltreché il potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum; ossia oltre le richieste delle parti.

Ci si chiede, dunque, se la stessa Corte di cassazione, prim’ancora di entrare nella disamina dei requisiti procedurali di procedibilità della domanda (del ricorso di cassazione in tal caso) avrebbe dovuto applicare i principi costituzionali di tutele sostanziali del minore.

La seconda questione è data dal contenuto delle scelte operate dalla C.A. di Ancona che, per carità, non potrebbero mai trovare una terza disamina di merito in cassazione ma nemmeno si può sottacere che la decisione del secondo grado sia corretta in quanto coerente con i principi della scienza e del diritto.

Scriveva il prof. Giovanni Bollea, “padre” della neuropsichiatria infantile, che i neonati, già all’età di due mesi distinguono il padre dalla madre e reagiscono all’interazione fisica con l’uno o con l’altro in modo differente.

Con il progredire dell’età, la madre avrà precipuamente il compito di costituire base sicura ed il padre avrà la funzione di favorire nel bambino il suo continuo lavoro di adattamento al mondo esterno, imitando il padre ed accettandone o meno le imposizioni; non solo, il padre si delinea come una figura insostituibile negli equilibri educativi, nella formazione dell’identità, nello sviluppo dell’autostima e nell’orientamento sessuale del piccolo.

Indispensabile -perché ciò avvenga- è il cosiddetto “attaccamento sicuro” che si sviluppa nei primi tre/quattro anni di vita dei bambini (nei primi 3/4 anni e non già dopo) verso l’uno e verso l’atro genitore mediante la condivisione delle esperienze di vita.

La fase della primissima infanzia, ossia quella che va dalla nascita ai quattro anni è -notoriamente- la fase della cosiddetta costituzione del “legame di attaccamento”.

Il caregiver (ossia il legame di attaccamento) viene definito come la relazione di lunga durata, emotivamente significativa, con una persona specifica (Schaffer, 1998) e, nello sviluppo dei minori tra 0 e 4 anni, ha la “funzione biologica” di proteggere il bambino e la “funzione psicologica” di fornire sicurezza (Bowlby, 1983).

Numerose ricerche mediche dimostrano che il forte impatto che la qualità di questo legame ha sullo sviluppo futuro del bambino, sia per le sue capacità cognitive che lo sviluppo cerebrale, tanto per la sua salute mentale, quanto per la formazione di future relazioni.

Dette ricerche scientifiche dimostrano altresì, che l’insicurezza nell’attaccamento, costituisce un fattore predisponente per l’insorgenza di alcuni disturbi psicologici, con esordio soprattutto in adolescenza, tra i quali l’ansia (e.g., Colonnesi et al., 2011), la depressione (e.g., Lee & Hankin, 2009), i disturbi alimentari (e.g., Monteleone et al., 2018) e nei casi più gravi anche i disturbi psicotici (e.g., Carr et al., 2018).

È stato, quindi, dimostrato scientificamente che la presenza costante ed equilibrata di entrambi i genitori costituisce un fattore di protezione imprescindibile per i minori nella prima infanzia.

E dunque, la decisione della Corte d’Appello di Ancora, contrasta con il precedente della Corte di Cassazione e, più, con le dimostrazioni scientifiche summenzionate.

Perché quindi, la Corte d’Appello (e più in generale tanti tribunali in Italia) ha disposto i pernotti solo dai tre anni in poi? Forse per la rappresentazione aprioristiche secondo cui la notte i bambini a volte hanno paura del buio e, quindi, in assenza della madre il bambino di cui ci si occupa, dormendo col padre, potrebbe soffrirne?

Vediamo cosa dice la scienza a proposito della paura del buio nei bambini. L’acluofobia è una sensazione di angoscia, o forte disagio, che una persona percepisce quando si ritrova in ambienti oscuri. Conosciuto anche come “nictofobia”, questo disturbo fobico è abbastanza comune tra i bambini, mentre è meno diffuso negli adulti.

L’esordio della paura del buio tipicamente si colloca tra i 3 ed i 5 anni e si può presentare associata ad altre tipiche paure dell’età prescolare quali la paura dei mostri, delle streghe e dei pericoli o dei fenomeni atmosferici.

Dunque, la decisione della Corte d’Appello di Ancona, confermata in cassazione non è coerente nemmeno con questa lettura scientifica poiché fa iniziare i pernottamenti con il padre al compimento dei tre anni di età; ossia, proprio quando possono ingenerarsi nei bambini i sentimenti (assolutamente normali e ricorrenti) di angoscia per il buio.

In verità, credo, che i vari magistrati cadano nell’errore che pure molti genitori compiono credendo che la loro funzione primaria sia quella di impedire ogni esperienza negativa ai loro figli.

In effetti, e questo lo credo fortemente, non è così. Io credo che i genitori debbano lasciare camminare da soli i bambini sin dalla loro “tenera età” accettando che questi potranno cadere e sbucciarsi il ginocchio. Il loro compito è quello di esser loro vicini qualora ciò accadesse accogliendo l’iniziale insuccesso dei loro bambini, disinfettando l’abrasione e favorendo subito un nuovo tentativo.

Solo così quel bambino costituirà con quel genitore, che gli è a fianco nel suo incedere, un legame sicuro che, a sua volta, costituisce fattore di crescita serena e naturalmente orientata alle sue attitudini.

La parola d’ordine, quindi, non è avere paura (del buio o di qualsiasi altra cosa) ma è essere vicini quando qualsiasi cosa (bella o brutta) accade: questa è la giusta relazione, e per questa relazione ci vuole tempo (non ore; due o tre alla settimana).

Obbligo dei giudici è informarsi sulle leggi (scientifiche) che governano la crescita dei bambini e offrire ai genitori la possibilità di curare la relazione con i loro figli (sia con il buio che con la luce).

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 19069/2024

Quanto pesa la relazione tra un bambino ed un genitore (sociale) per la legge?

Decisamente molto.

L’ordinanza in commento è una esegesi puntuale di una condizione umana, quella della bambina del cui futuro si decide, che ha trovato nella nuova unione familiare della madre con il suo nuovo compagno di vita, due figure genitoriali (madre appunto e padre sociale) accudenti e accoglienti.

La madre, difatti, dopo il naufragio della prima unione con il padre biologico della bambina, conveniva a nozze e così costituiva un nuovo nucleo che per la bambina costituiva contesto naturale di crescita. Sullo sfondo, cupo, restava il padre biologico che non si occupava della figlia; né dal punto di vista affettivo, né dal punto di vista economico.

Il padre, per così dire, sociale, faceva così domanda di adozione [disciplinati ex art. 44 lett. b) legge 184/1983 per i casi particolari]; domanda che trovava accoglimento sia in primo che in secondo grado.

Con l’ordinanza in commento la corte di cassazione ha stabilito che l’adozione (nei casi particolari) non è ostacolata dal dissenso del genitore biologico, in tal caso privato anche della responsabilità genitoriale per il suo disinteresse, poiché a prevalere sono i best interests of the child (i migliori interessi che la Convenzione dei Diritti del Fanciullo richiama) che nel caso in esame sono costituiti dal diritto del minore a vivere in un contesto familiare pieno ed equilibrato da due figure genitoriali egualmente accudenti.

Notoriamente, difatti, i bambini acquisiscono -da padre e madre secondo le specifiche di ognuno in base al sesso ed alle attitudini personali- base sicura di costituzione dell’IO.

Né osta all’adozione il dissenso del genitore biologico quando esso è marginale rispetto i sunnominati interessi o, peggio, immotivato.

Afferma, ancora la corte che non è necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore giacché questa figura professionale è indispensabile nei casi di contrasto (anche solo ipotetico) di interessi tra il genitore rappresentante il minore in giudizio e le altre parti in causa. Il curatore, quindi, va nominato dopo attenta valutazione delle possibili cause di contrasto tra i diversi interessi.

A prevalere, nel merito, sono, quindi, i migliori interessi del fanciullo.

L’adozione in casi particolari è uno strumento efficace di affermazione legale alla prevalenza delle relazioni umane tra un bambino ed un adulto sulla genitorialità meramente biologica. Un istituto che sempre più costituisce mezzo di costituzione del vincolo di cui le famiglie ricomposte potranno beneficiare.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 9939/2024

È noto a quanti si occupano della materia, la discrasia tra l’immediatezza delle necessità che può avere un minore e la flemma dell’incedere giudiziario gravato, peraltro, dalla atavica incapacità di rendere all’ambito in parola, la certezza giuridica che merita; parlo della possibilità di impugnare (o non impugnare rendendole così definitive) le decisioni che incidono sulla responsabilità genitoriale.

A corollario, tuttavia, si pone la nota sentenza della cassazione civile (n. 32359 del 13/12/2018; SS.UU.) secondo cui “l’emissione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale incide, infatti, su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, tenuto conto del potenziale concreto mutamento della sfera relazionale primaria dei soggetti che ne sono coinvolti: la circostanza che tali provvedimenti possano, in teoria, esser modificati o revocati con effetti ex tunc non pare al Collegio idonea a porre il soggetto che li subisca al riparo dagli effetti nefasti che possano medio tempore prodursi nell’ambito delle relazioni familiari, sicchè, tenuto conto del potenziale grado d’incisività di tali effetti sui diritti dei soggetti implicati e principalmente sulla vita del minore, la tesi tradizionale che, ritenendoli non decisori e definitivi, esenta siffatti provvedimenti dall’immediato controllo garantistico di questa Corte comporta un vulnus al diritto di difesa e va, dunque, superata”.

Nel decreto in commento, ossia quello impugnato avanti la corte d’appello, si dispongono però accertamenti ad ampio spettro: risorse familiari, accertamenti di servizi sociali, sostegni genitoriali e terapeutici per tossicodipendenze. Quindi accertamenti propri di una fase istruttoria in cui, vero, la responsabilità genitoriale materna è sospesa in favore del servizio sociale stesso.

Lamentano, i nonni materni, di essere stati esclusi dalla decisione di temporanea sospensione ben potendo loro accogliere mamma e minore (come di fatto dichiaravano di fare sino ad allora).

Ebbene, da giurista, non posso non esprimermi in favore della corte d’appello ritenendo che questa abbia ben giudicato nel ritenere che la fase processuale aventi il TM non sia definitiva e che, perciò, nulla sia ancora impugnabile.

Nel merito, tuttavia, debbo esprimere una certa perplessità laddove nella stessa decisione provvisoria si persegue un collocamento del minore -con la madre- presso una struttura terapeutica (comunità di recupero per tossicodipendenti) quando, forse, sarebbe stato più opportuno un provvedimento di custodia del minore ai nonni separando così la figlia dalla madre (tossicodipendente) la quale, peraltro, nella relazione del SS (3.5.24) appare già da subito incapace di occuparsi della figlia che a tratti allontana affidandola agli operatori.

È legittimo, quindi, attendere che il TM faccia buona pratica della nomofiliachia di cassazione nel valutare le risorse della famiglia allargata (i nonni).

La stessa cassazione, difatti, in un procedimento analogo per alcuni aspetti, imponeva, disamina degli ambiti parentali più prossimi (i nonni appunto) onde conservare al minore i legami con la famiglia di origine con un affido endo-familiare (anche temporaneo se del caso) in attesa di valutare l’eventuale recupero dei genitori (Cass. Civ. 28257/19).

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Corte di Appello di Milano 16/05/2024

L’Ordinanza in commento è rilevante per due ordini di ragioni che in essa vengono affrontati: “il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti” (art. 317 bis Cod. Civ.) e l’ascolto dei minori.

Quanto al primo argomento, la corte non si discosta dall’orientamento degli ultimi anni riconoscendo essa nella norma un diritto affievolito dalla lettura parziale dell’interesse dei minori.

Afferma difatti, la cassazione, che il diritto dei nonni è funzionale all’interesse dei minori (da identificarsi nel preciso vantaggio di una relazione gratificante e soddisfacente non già nell’assenza di ogni pregiudizio) e che, nel caso di specie, la conflittualità della coppia genitoriale, peraltro recrudescente proprio al momento del reinserimento dell’ascendente, consigliava un monitoraggio psicologico della bambina che, da quella conflittualità, era coinvolta.

L’inserimento della nonna era inopportuno anche perché mancava, nella minore, una mentalizzazione dell’ascendente che era assente dalla sua vita sin dal divorzio dei genitori.

Ebbene, pur comprendendo bene le ragioni espresse dalla corte di cassazione, emerge -a chi scrive- l’evidenza: la bambina aveva perso -sin dal divorzio- i contatti con la nonna tanto da non averla “mentalizzata” nella sua vita di relazione ed ora, perdurando la conflittualità tra i genitori esattamente (o più di quanto fosse al tempo del divorzio), non era il caso di inserirla ridondando più i rischi che i vantaggi.

Una autocelebrazione del fallimento del processo affidativo-divorzile che pecca, però, della supponenza elevata a supremo interesse (del minore).

Il processo divorzile-affidativo, con le innumerevoli sfumature di grigio che la sua declinazione pratica assume, è (o dovrebbe essere) una attenta valutazione non già del supremo interesse ma della ponderazione dei migliori interessi che compongono la vita di relazione del minore. Ogni errore, dato -in Italia- per lo più da misure stereotipate (già sanzionate dalla CEDU innumerevoli volte; per tutte: sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 22 aprile 2021 – Ricorso n. 41382/19 – Causa R.B. e M contro l’Italia) comporta conseguenze il più delle volte irreparabili (come la stessa cassazione riconosce: Ord. 643/2023 richiamando, bontà sua, la CEDU).

Nel caso in esame, il diritto che appare compromesso (non esaminato e nemmeno citato) è quello del minore a sviluppare la sua identità sociale e relazionale attraverso le sue origini biologiche (ascendenti): è noto che ognuno di noi si definisce attraverso un processo di auto-riconoscimento in relazione con gli altri. Il fatto, in buona sostanza, che la minore non abbia mentalizzato la figura della nonna è il danno al suo sereno sviluppo non la causa che ne sconsiglia il ripristino della relazione.

Né è possibile individuare elementi positivi (vantaggio di relazione gratificante e soddisfacente) nell’eventuale relazione laddove non c’è relazione.

Quanto al secondo argomento in commento, ossia il diritto dei minori di essere ascoltati, è noto -e fa bene la corte di cassazione a ricordarlo a sé stessa- che è un diritto imprescindibile (per i minori capaci di discernimento) ed ove venisse violato comporterebbe la nullità del processo.

Ma è nella declinazione pratica che i diritti devono trovare applicazione e non solo nei proclami.

Nel caso in esame la minore, afferma la cassazione, giustamente non veniva ascoltata per i rischi di vittimizzazione secondaria.

Nell’esperienza di chi scrive l’ascolto, di per sé, non comporta rischi. Si immagini un bambino che nella vita di tutti i giorni viene costantemente in contatto con la conflittualità genitoriale (come in questo caso) e, in queste condizioni, subisca pressioni, influenze ideologiche, suggestioni. E poi si immagini un setting d’ascolto neutro, con personale qualificato (psicologo, sociologo o magistrato qualificato) in cui il minore può esprimersi lasciandosi sfuggire, dai condizionamenti esterni, qualche informazione sulle proprie ambizioni, desideri, opinioni.

Dica chi legge se i rischi sono dati dall’ascolto o dalla riduzione al silenzio che la pratica giudiziaria attribuisce a quei casi (di elevata conflittualità genitoriale) dove più che in altri, il minore avrebbe diritto di parola (giusta o sbagliata che sia) sulla sua vita.

Si ritiene che l’elevazione di un supremo interesse sia spesso foriero di soppressione dei tanti migliori interessi.

E’ doverosa infine, una chiusa sulla dicotomia tribunale ordinario – tribunale per i minorenni che attribuisce al primo la maggior parte dei processi affidativi tra i genitori ed al secondo -come nel caso in esame- la regolazione delle relazioni con i nonni.

Chi scrive non vede necessità di ripartizione, anzi, pericoli di sovrapposizione e di ritardi nell’assunzione di decisioni uniformi. Non a caso il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (il 17 novembre 2010) sollecitava, tra l’altro, decisioni solerti quando si tratta di procedimenti coinvolgenti i minori.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 10250/2024

Si perviene alla disamina della pronuncia in parola che attiene ad un argomento assai frequente nelle dispute familiari: l’iscrizione scolastica ed il contrasto di opinioni tra genitori.

Secondo l’assunto della madre, ricorrente in cassazione, la scelta operata in appello non era maturata per confronto di offerte tra gli istituti proposti dai genitori, la distanza ed i costi (ella avrebbe preferito la scuola pubblica in luogo di quella privata).

Lamentava, ancora, la madre che la scelta ricadente su una scuola religiosa avrebbe leso il diritto del minore alla laicità del figlio la cui audizione, però, dava conto del suo desiderio di continuare gli studi nella scuola (privata) che aveva frequentato in precedenza.

Afferma, la corte, che la scelta -nel contrasto di opinioni tra genitori- debba essere orientata al benessere del minore che, in virtù di precedente CTU, aveva lasciato comprendere il suo bisogno di continuità e di stabilità.

Precisa la corte, poi, che la decisione -di cui era stato investito il giudice del merito- non poteva essere levata a censura dinanzi la corte delle leggi (n.d.r. la cassazione) ma che, comunque, era ben orientata al benessere del minore che aveva il diritto di mantenere le amicizie e la socialità che aveva costruito nel ciclo scolastico appena concluso.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 13570/2024

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9442/2024 si pone come un tassello essenziale sul tema della ricorribilità dei provvedimenti di affido dei minori.

È noto, difatti, che in precedenza (ad es. Cass. 33612/2012 e 33609/2021) la Corte di cassazione si era pronunciata per la improcedibilità della devoluzione avanti ad essa corte poiché, così sosteneva, i provvedimenti di affido minori -non assumendo definitività- sarebbero sempre modificabili (Cass. SS. UU. n. 2953 del 1953).

Abbiamo, però, più volte assistito come principi ermeneutici della Corte abbiano trovato breccia.
Nel caso in esame la riflessione che è sopravvenuta è data, giustamente, a fare una ulteriore valutazione sul contenuto della decisione tesa a valorizzare la ricorribilità per ricorso straordinario laddove la posizione giuridica incida su diritti soggettivi fondamentali.

La fonte del diritto, nel nostro caso, è data dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed è quello della vita familiare suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che possano essere tanto limitative o in contrasto con la forma di affido scelto (il più delle volte condiviso) da non consentire la cooperazione tra genitori nel prendersi cura dei figli.
In effetti, la Corte, afferma che il c.d. diritto di visita non sia un diritto (ecce homo) e che esso indichi unicamente il tempo in cui il genitore non convivente possa tenere con sé il figlio ed esprimere, in quel tempo, non una visita ma l’insieme della cura, accudimento ed educazione che la responsabilità genitoriale impone.

Ebbene, i cd “best interests of the child” della Convenzione dei Diritti del Fanciullo, maldestramente tradotta ed ancor peggio interpretata in Italia come il supremo interesse, è in effetti un equilibrato contemperamento dell’insieme degli interessi che, nella declinazione concreta che un giudice ha il dovere di compiere nel decidere ogni caso specifico, dovrebbe elevare -tra i diversi interessi del minore- i migliori; interests, non a caso, è un plurale.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dinanzi la quale il nostro Paese non a caso è stato più volte sanzionato, ha precisato che -ferma la libertà di ogni Stato di articolare nel concreto secondo il proprio ordinamento interno il diritto alla relazione familiare- non ci deve mai essere una compressione della relazione familiare oltre limiti minimi che possano comportare rischio di recisione della relazione stessa (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017 Improta c/ Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017 Endrizzi c/ Italia; Corte Edu 23 febbraio 2017 D’Alconso c/ Italia; Corte Edu 15 settembre 2016 Giorgioni c/ Italia; Corte Edu 23 giugno 20165 Strumia c/ Italia;: Corte Edu 28 aprile 2016 Cimini c/ Italia).

La Corte Europea, dunque, ha precisato che il Paese membro debba garantire l’effettività della relazione (e della vita privata) non pronunciandosi con disposizioni stereotipate e intempestive poiché il semplice trascorrere del tempo può ledere i diritti al legame tra genitore e figlio.

Il principio anzidetto è stato recepito dalla Corte di Cassazione che ha ulteriormente elevato a principio nomofilattico l’assunto per cui il genitore non convivente ha il dovere-diritto a svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale anche nei cd pernottamenti dovendo comprendere ogni momento della vita.

È questa una decisione che ci lascia favorevoli giacché, come noto, un genitore non si spegne mai al calar del sole.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica la Sentenza della Cassazione n. 9442/2024

Il reato di maltrattamenti in famiglia scatta anche per quelle condotte omissive che conducono al degrado nell’accudimento dei figli minori. La Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, con la Sentenza n. 8617/2024, ha ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) nel caso disinteresse e trascuratezza nei confronti dei minori da parte del genitore.

La decisione della Suprema Corte

La Corte d’Appello sceglie di riformare la sentenza assolutoria resa nel corso del giudizio abbreviato di primo grado, e condanna la madre imputata per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) commesso ai danni dei due figli minori.

Valutando le dichiarazioni rese dai due figli minori, così come le annotazioni di servizio redatte in occasione dell’intervento degli agenti di polizia ed anche gli accertamenti svolti dagli Assistenti Sociali da cui discendeva la sospensione della potestà genitoriale per la madre, la condotta della donna dimostrava la configurabilità del reato di maltrattamenti.

Ad esempio i figli minori avevano riferito di essere stati frequentemente picchiati dalla madre, di essere stati costretti a dormire nel pomeriggio per poi seguirla fino a tarda notte in locali notturni. Altresì spesso si verificava che la madre, per effetto dell’abuso di sostanze alcoliche, non fosse in grado di occuparsi né dei figli minori, né tantomeno di sé, al punto tale che i figli minori rimanevano totalmente privi di assistenza, vivendo in uno stato di trascuratezza e abbandono.

La madre proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea valutazione della sua condotta, adducendo le responsabilità dei fatti esclusivamente sul disagio familiare profondo ed alla sua dipendenza dall’alcool.

La Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, con sentenza n. 8617 del 27 febbraio 2024, riteneva il ricorso inammissibile.

Innanzitutto, secondo i giudici della Suprema Corte, il reato di cui all’art. 572 c.p. può essere integrato quando viene imposto ai figli (ancor più se minorenni) uno stile di vita inadatto all’età e allo sviluppo della personalità, connotato non solo dalle soventi violenze fisiche ma anche da un generale disinteresse verso l’accudimento.

In secondo luogo, abbracciando l’orientamento consolidato, i Giudici hanno ritenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia possa essere integrato anche alla luce di omissioni da parte del genitore, tali da non provvedere all’assistenza e alla protezione del minore.

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Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non può sostituire arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o, comunque, inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie. In tal senso si è pronunciata la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14025 del 5 aprile2024.

Il Tribunale di Verbania condannava Tizio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare nei confronti del figlio minore alla pena sospesa di due mesi di reclusione e al risarcimento in favore della parte civile costituita.

Tizio impugnava la sentenza avanti alla Corte di appello di Torino, che confermava la sentenza di primo grado, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e assistenza nei confronti della parte civile costituita.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo:

a) la insussistenza del reato, in quanto l’imputato aveva ceduto il proprio credito di tremila euro nei confronti del datore di lavoro alla compagna, e, dunque, la mancata percezione dell’assegno di mantenimento per il figlio minorenne sarebbe dovuta non già ad un inadempimento dell’imputato, bensì dell’ex compagna;

b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.: la Corte di appello non avrebbe considerato che l’imputato aveva disposto due bonifici di cento euro ciascuno nei confronti del figlio e che, comunque, aveva consegnato danaro e generi di prima necessità alla madre, a titolo di mantenimento del figlio.

c) l’inadempimento si sarebbe protratto solo per undici mensilità e, dunque, non avrebbe assunto carattere di abitualità; dopo tale lasso di tempo l’imputato, peraltro, avrebbe integralmente versato l’assegno di mantenimento e avrebbe versato anche l’importo omesso nel lasso di tempo oggetto del presente giudizio.
Per la Cassazione i motivi sono infondati:

1) ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento con un altro bene, quando tale prestazione sia inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale;

2) nel caso di specie, l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore non può essere assolto dal genitore a mezzo della cessione di un credito verso un terzo, peraltro di complessa escussione e di incerta realizzazione;

3) quanto poi alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza prevalente ritiene, che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen o è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità: nel caso in esame, la Corte di appello ha, tuttavia, escluso, non certo illogicamente, la mera occasionalità della condotta inottemperante dell’imputato, in quanto la stessa si è protratta per oltre un anno.

Bibliografia: Avv. Anna Andreani – avvocatoandreani.it Risorse Legali

Scarica la Sentenza della Cassazione n. 14025/2024

Il provvedimento di nomina dell’esperto, un intervento efficace sotto il profilo della ripresa o del miglioramento dei rapporti tra i minori e i genitori, non può prescindere da un’indagine sulle motivazioni che hanno provocato le difficoltà relazionali. Per aiutare a superare il conflitto è necessario conoscerne le cause ed appare opportuno – se non doveroso- che sia lo stesso professionista a compiere tale verifica. L’esperto dunque può sia assumere compiti di natura valutativa, che individuare le attività necessarie per risolvere i conflitti e offrire sostegno.

Trattandosi di un ausiliario del giudice (più esattamente appartenente alla categoria residuale degli “altri ausiliari” di cui all’art. 68 c.p.c. contrapposta agli ausiliari tipici) che opera in una situazione di terzietà, facendo applicazione analogica dell’art. 193 c.p.c., può affermarsi che anche l’esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. debba svolgere la sua funzione sotto il vincolo del giuramento.

Nel caso in esame il Giudice ha disposto, in accordo con il padre, la sospensione degli incontri padre-figlio, a seguito del rifiuto opposto dal minore, fino a quando l’esperto nominato ne avesse ritenuta opportuna la ripresa.

Scarica il Decreto del Tribunale Ancona – Dott. Valerio Guidarelli – 4 marzo 2024

Sono certo che un nostalgico della musica degli anni 80 leggendo il titolo di questa breve riflessione ha canticchiato l’omonima canzone dei Righeira. Forse questo tormentone scandisce, specie per coloro che sono nati nell’altro millennio, il proprio tempo di vita, un po’ come se fosse un secondo compleanno o un secondo capodanno.

L’estate al contrario delle altre stagioni è sinonimo di vacanze (prima o poi!), di tempo libero e poi come si dice, “è il momento di godersi i figli”. Non perché nelle altre stagioni non vi siano giorni di ferie o tempo libero, o peggio ancora, il tempo per stare con i figli. L’estate però …. è bella perché, perché in questa stagione, per una settimana, per due settimane, per un mese “il piacere”, ha la meglio sul “dovere”. Dove il proprio agire da adulto, pur restando responsabile e legato alla propria morale, è più soave perché non è immerso nel vortice delle cose da fare che ci accompagna, inesorabile, fino alla preparazione delle valigie per chi ha la fortuna di trascorre un po’ di tempo lontano dalla propria abitazione.

In questa atmosfera particolare, diversa dalla magia del Natale dove siamo tutti più buoni di default, anche i legami affettivi si scaldano, si “abbronzano” come la nostra pelle, indecentemente se si resta in città, si va in montagna o al mare. I legami più importanti nella vita delle persone sono tre, quelli famigliari, quelli amicali e quelli della polis. Ma siamo onesti…i terzi legami, in vacanza, li perdiamo un po’ di vista…ne è riprova questa estate che, nonostante le elezioni alle porte, in pochi parlano di politica, al massimo ci si limita a condividere qualche post su facebook.

Vorrei riflettere però solo sui legami e gli affetti famigliari, in particolare quelli genitori-figlio/a. L’estate è una stagione in cui questi legami si distendono (fanno eccezione qualche exploit adolescenziale, ma l’eccezione è la regola di questa età!) perché il tempo sembra scorrere più lentamente, perché non vi sono urgenze calcolate e scadenze troppo importanti. Dove, per esempio,  anche quell’arduo lavoro genitoriale di aiutare il proprio figlio a fare i compiti, non è accerchiato dal “preparare la cena”, “le altre materie”, “il voto che potrà prendere”, etc. E allora, pur restando decisi, i genitori sono più accomodanti fino a trattare sui tempi di svolgimento dei compiti e le pause. A volte si ride anche sugli errori! Non si teme di perdere troppo tempo, perché si scopre quanto è bello fare i compiti “insieme”.

E poi c’è il gioco! I figli riscoprono l’homo ludens ancora esistente nei propri genitori. Ci sono le carte, i giochi da tavola, la palla che rotola, i castelli di sabbia, i sassi nell’acqua. Indipendentemente se ci si sfida o si collabora, si vive una complicità nella relazione.  Forse nella vita ordinaria questa complicità si dissolve tra gli impegni extra-scolastici, il traffico cittadino e le mille cose da fare, compresi compiti (vedi sopra!) che, da esercizi di crescita, si trasformano in elementi di disturbo della quiete famigliare.

Incredibile, ma in estate non c’è bisogno neanche dei turni per “dare una mano in casa” o non è necessario ricordare chi aveva fatto cosa il giorno prima. Ma sì, alla fine quella corsa frenetica della quotidianità che richiede a tutti, piccoli e grandi, momenti di relax non c’è, perché si vive già in maniera tranquilla… giusto qualche ansia se si ha paura di perdere un mezzo per spostarsi nelle vacanze o se qualche figlio tarda un po’ troppo.

E vogliamo mettere che in estate ci si ricorda come il binomio natura e cultura, non è solo oggetto di nauseanti studi delle scienze umane, ma è un apripista relazionale per fortificare il legame tra genitori figli? le passeggiate in montagna, le visite alle città e ai loro monumenti, le nuotate, le visite ai musei, la partecipazione alle sagre del paese… Si scopre in assoluta normalità e a volte con un po’ di fatica fisica che si fa parte di un cosmo e si è dentro la storia del genere umano e questo senza gerarchia alcuna, ovvero indipendentemente se si è genitori o figli.

Ma la magia più magia dell’estate è che in questo tempo dove il tempo rallenta e si può scegliere cosa fare, ci si ascolta di più e a volte si vengono a sapere cose successe nell’anno feriale concluso che sembra assurdo non averne preso conoscenza al tempo debito. Anche il figlio che passa il 90% del suo tempo con gli amici a giocare, quando torna a casa quel 10% è ricco di parole. E poi si vedono genitori, in specie papà dobbiamo dirlo, rincoglioniti che parlano per ore con i neonati, loro dicono per dare sicurezza al figlio/a, ma siamo onesti, le carenze di affetto sono dei genitori! Sono loro che sanno di essere acceleratori del tempo quando non è estate e quindi fautori, a volte, di “blocchi” relazionali temporanei.

In estate spesso i figli ascoltano le storie dei genitori quando erano ragazzi senza “accusarli” di appartenere al medioevo(!), sono incuriositi delle loro relazioni da ragazzi e delle loro birbanterie. Anche il parlare di un monumento in città o di un fenomeno presente in natura diviene motivo per parlare di sé, di noi.

Ecco, l’estate sta finendo…un anno se ne va… sto diventando grande…lo sai che non mi va! (la stai ricantando vero?)

Facciamo tesoro di questo tempo estivo in cui il genitore è tornato un po’ bambino e il ragazzo ha dimostrato di essere cresciuto. Facciamo in modo che l’abbronzatura dei legami tardi a schiarirsi e quando vediamo che stiamo tornando bianchicci, ricordiamoci di rallentare il tempo. I genitori hanno questo potere! Possono rallentare il tempo, magari anche solo togliendo qualche impegno o prendendone altri con la stessa serietà, ma con maggiore serenità.

Il legame buono vale più delle cose da fare! In un recente studio su come sono cambiati i valori degli italiani negli ultimi cinquant’anni è scritto:

si evidenzia come la famiglia sia giudicata importante, ma il matrimonio decisamente meno. […] La perdita di importanza del matrimonio e la persistente importanza della presenza dei figli nel cementare l’unione coniugale conferma la peraltro la tesi espressa da Théry [1998] secondo cui laddove il legame di coppia si de-istituzionalizza (démarriage), il legame genitore figlio diventa la nuova istituzione sociale. Le generazioni più giovani non sembrano più centrate sul patto coniugale, ma sul «nuovo patto di filiazione», una relazione non negoziabile, diversamente da quanto avviene nella relazione di coppia, continuamente sottoposta a contrattazione e sempre più reversibile”[1].

Questo significa che nel caso di coppie ancora sposate e conviventi la relazione genitore/figlio sostiene anche la relazione fra gli adulti, mentre nel caso di separazione/divorzio è proprio la relazione genitore/figlio, in quanto relazione non negoziabile, a sostenere il legame famigliare e dare una continuità biografica.

Concludo dicendo che tutti, genitori separati o conviventi, dobbiamo comprendere l’importanza del tempo come categoria che accompagna l’incontro con il figlio. Ma l’estate ci dice una cosa di più…il tempo per stare con i figli non deve essere centellinato e soprattutto non deve sempre essere riempito di tutto per paura di un vuoto. Il tempo è riempito in primis con la presenza e poi con l’agire.

Questo monito vale per tutti, per coloro che hanno la fortuna di vivere quotidianamente coni figli, per coloro che li vedono secondo un tempo paritetico, per coloro che riescono a incontrarli qualche fine settimana e anche per coloro che possono stare con i figli solo qualche ora, magari anche con la presenza di un terza figura. Non pensiamo che il tempo sia solo un conto alla rovescia, pensiamolo come un tempo aperto al futuro! In questo i greci, con la distinzione fra chronos, come tempo lineare (tempus fugit) e kairos come significato e qualità temporale hanno ancora molto da insegnarci!

Quindi: l’estate sta finendo? Sì, ma non guardiamo all’anno che se ne va, guardiamo quanto di buono abbiamo fatto per costruire nuovi tempi relazionali tra genitori e figli che facciano star bene tutti, ma soprattutto promuovano il benessere dei più piccoli! Concludo rivolgendomi a coloro che debbono decidere sui tempi da dare a entrambi i genitori in casi di divorzio: non siate aridi nelle scelte, cercate ci comprendere che il tempo ha bisogno di tempo se so vogliono costruire solide relazioni. E se tra i lettori di questo articolo c’è anche un genitore che centellina il tempo con cui il proprio figlio può stare con l’altro genitore, spero che abbia potuto comprendere che il tempo non è un arma, ma un dono da fare figli per ìl loro bene e non può essere utilizzato come dispetto all’ex coniuge o compagno.

[1] Sara Mazzucchelli, Fare Famiglia: un cammino a piccoli passi, in  F.Biolcati, G. Rovati, P. Sefatti, Come cambiano gli Italiani. Valori e atteggiamenti dagli anni Ottanta a oggi, Il Mulino, Bologna 2020, p. 105 (97-113)