Categoria: Diritto di Famiglia

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non può sostituire arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o, comunque, inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie. In tal senso si è pronunciata la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14025 del 5 aprile2024.

Il Tribunale di Verbania condannava Tizio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare nei confronti del figlio minore alla pena sospesa di due mesi di reclusione e al risarcimento in favore della parte civile costituita.

Tizio impugnava la sentenza avanti alla Corte di appello di Torino, che confermava la sentenza di primo grado, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e assistenza nei confronti della parte civile costituita.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo:

a) la insussistenza del reato, in quanto l’imputato aveva ceduto il proprio credito di tremila euro nei confronti del datore di lavoro alla compagna, e, dunque, la mancata percezione dell’assegno di mantenimento per il figlio minorenne sarebbe dovuta non già ad un inadempimento dell’imputato, bensì dell’ex compagna;

b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.: la Corte di appello non avrebbe considerato che l’imputato aveva disposto due bonifici di cento euro ciascuno nei confronti del figlio e che, comunque, aveva consegnato danaro e generi di prima necessità alla madre, a titolo di mantenimento del figlio.

c) l’inadempimento si sarebbe protratto solo per undici mensilità e, dunque, non avrebbe assunto carattere di abitualità; dopo tale lasso di tempo l’imputato, peraltro, avrebbe integralmente versato l’assegno di mantenimento e avrebbe versato anche l’importo omesso nel lasso di tempo oggetto del presente giudizio.
Per la Cassazione i motivi sono infondati:

1) ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento con un altro bene, quando tale prestazione sia inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale;

2) nel caso di specie, l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore non può essere assolto dal genitore a mezzo della cessione di un credito verso un terzo, peraltro di complessa escussione e di incerta realizzazione;

3) quanto poi alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza prevalente ritiene, che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen o è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità: nel caso in esame, la Corte di appello ha, tuttavia, escluso, non certo illogicamente, la mera occasionalità della condotta inottemperante dell’imputato, in quanto la stessa si è protratta per oltre un anno.

Bibliografia: Avv. Anna Andreani – avvocatoandreani.it Risorse Legali

Scarica la Sentenza della Cassazione n. 14025/2024

Il provvedimento di nomina dell’esperto, un intervento efficace sotto il profilo della ripresa o del miglioramento dei rapporti tra i minori e i genitori, non può prescindere da un’indagine sulle motivazioni che hanno provocato le difficoltà relazionali. Per aiutare a superare il conflitto è necessario conoscerne le cause ed appare opportuno – se non doveroso- che sia lo stesso professionista a compiere tale verifica. L’esperto dunque può sia assumere compiti di natura valutativa, che individuare le attività necessarie per risolvere i conflitti e offrire sostegno.

Trattandosi di un ausiliario del giudice (più esattamente appartenente alla categoria residuale degli “altri ausiliari” di cui all’art. 68 c.p.c. contrapposta agli ausiliari tipici) che opera in una situazione di terzietà, facendo applicazione analogica dell’art. 193 c.p.c., può affermarsi che anche l’esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. debba svolgere la sua funzione sotto il vincolo del giuramento.

Nel caso in esame il Giudice ha disposto, in accordo con il padre, la sospensione degli incontri padre-figlio, a seguito del rifiuto opposto dal minore, fino a quando l’esperto nominato ne avesse ritenuta opportuna la ripresa.

Scarica il Decreto del Tribunale Ancona – Dott. Valerio Guidarelli – 4 marzo 2024

La riforma Cartabia nel processo familiare e minorile ha previsto -in caso di domande di natura economica-, l’onere per le parti di allegare la documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale personale e familiare, sanzionando la mancata o incompleta produzione di tale documentazione.

Per la verità, la novella ha fatto propri protocolli di pratiche già in precedenza in uso in alcuni tribunali italiani; per tutti, ricordo Genova, Verona e Milano.

In questi, i modelli utilizzati recavano -e recano giacché ancora in uso- l’elenco dettagliato dei redditi, patrimoni e spese che compongono quel “tenore di vita” alla base delle decisioni sul mantenimento (dei figli o del coniuge debole che sia). Mentre, infatti, i redditi dichiarati (o patrimoni fruttiferi) costituiscono presunzione di capacità di spesa, la spesa -di contro- è la riprova dei primi: si pensi, ad esempio, caso limite ma significativo, ad un genitore che dichiara al fisco 1.000,00€/mese e tutti gli anni va in vacanza in Costa Smeralda con la sua BMW.

Compresa la funzione dei modelli dichiarativi in uso nei citati tribunali e le finalità che la riforma Cartabia ha imposto nei casi di domande giudiziali di contenuto economico, ossia obblighi di correttezza e probità tra le parti in causa, si allega un modello “disclosure” -dichiarazione relativa ai redditi e patrimonio- cui quanti si approcciano a separarsi, divorziare o chiedere l’affidamento dei figli saranno chiamati a documentare.

Potrete scaricare il documento in modo da comprendere bene cosa sarete chiamati a dichiarare e documentare al tribunale in caso di separazione, divorzio o affidamento minori.

Avv. Francesco Tesoro

Scarica il modello della Dichiarazione Reddituale-Patrimoniale

La riforma del diritto di famiglia Cartabia ha introdotto (all’art. 473-bis n. 12 Cod. Proc. Civ.) l’onere dei genitori che approcciano al processo familiare e affidativo dei propri figli, la redazione del cosiddetto Piano Genitoriale ossia di un documento che rechi indicazione “degli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

La formulazione, forse eccessivamente sommaria della legge, accede -invece- ad uno strumento che ritengo essenziale alla realizzazione di ciò che chiamo il divorzio di successo; ossia, la programmazione proficua di un futuro da genitori, in luogo di quella naufragata da coniugi.

Il Piano Genitoriale nasce dall’esperienza della professoressa Debra K. Cater, psicologa, e viene trasfuso in Italia dalla professoressa Silvia Mazzoni che ne ha curato la sperimentazione in Italia anche attraverso strutture pubbliche quali sono gli uffici dei Servizi Sociali.

Esso si compone dell’insieme delle notizie che riguardano la vita dei vostri figli: istituto scolastico (percorso formativo), necessità mediche (pediatra e/o specialisti), attività extra-scolastiche (sport, corsi di musica o altri), modalità di frequentazione dei figli con entrambi i genitori (ordinarie, festive e feriali), oneri di accudimento.

La realizzazione dei Piano Genitoriale potrà avere due obiettivi.

Nel caso in cui questo sia redatto da entrambi i genitori (cosa che si consiglia di fare nell’ambito di un percorso di sostegno mediativo o coordinativo) avrà lo scopo di agevolare la realizzazione di un ricorso congiunto in tribunale con riduzione dei tempi di accesso al giudice, nonché risparmio di oneri e spese (oltre che di risorse emotive).

Nel caso invece, non si voglia (o non si riesca) a realizzare un unico Piano Genitoriale condiviso, il documento redatto solo da uno avrà l’obiettivo di far conoscere al giudice le abitudini di vita dei figli in costanza di coniugio e rappresentare come il singolo genitore voglia organizzare la vita nel futuro.

Comprenderete, quindi, l’importanza di un tale approccio.

Potrete scaricarlo e iniziare a familiarizzare con le sue particolarità poiché, come detto, è un documento essenziale (e va necessariamente prodotto).

Avv. Francesco Tesoro

Scarica il modello del Piano Genitoriale

Ho ricevuto a studio due papà, di recente, nelle cui rispettive storie ho potuto osservare assonanze. Entrambi mi chiedevano di affrancarsi dall’obbligo di mantenimento; cosa che, devo dire, non mi dava particolare preoccupazione, avendone valutato i presupposti tanto nel primo quanto nel secondo caso.

Ad incuriosirmi erano i vissuti dei figli (e dei loro genitori), ragazzini al tempo del divorzio e ora adulti in difficoltà.

Giulio (nome di fantasia), il primo papà, aveva due figlie che non vedeva e sentiva da anni e chiedeva che la più grande (ormai trent’enne laureata) potesse ritenersi ormai autonoma; Alberto, il secondo padre, aveva un solo figlio, Marco, trentacinquenne, che pure non vedeva da anni. Questi, però, differentemente dalle figlie di Giulio, non aveva raggiunto traguardi scolastici; si era fermato alle medie. Era disoccupato e passava le giornate al PC, chiuso nella ex casa familiare.

Insomma, un eremita contemporaneo; ndr. hikikomori.

A differenza dell’eremitismo, cui riconosciamo -oltre all’isolamento fisico- caratteri di autosufficienza, di meditazione, libertà (affrancazione dai bisogni), isolamento sociale (fisico e metafisico), gli hikikomori, pensavo, sono in effetti altro: non sono autosufficienti (abbisognano che altri portino loro il necessario per vivere), non rappresentano vocazioni meditative e l’isolamento è meramente fisico (sono collegati ad altri tramite pc). Non c’è cenno alla libertà; anzi, vivono in spazi angusti (alcuni addirittura con vetri oscurati).

Pare che gli hikikomori in Italia siano uno ogni 250, per lo più di sesso maschile, figli unici. Pochi studi a testimoniarne i caratteri; l’ultimo, autorevole, è dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR IFC [1].

In Giappone si stima siano addirittura un milione (!) e gli studi sono diversi.

Ma quali assonanze sociali tra il nostro Bel Paese e quello d’oriente?

Certamente sono, l’Italia ed il Giappone, due società fortemente ancorate a principi morali ed etici radicati; penso, ad esempio, all’onore che da noi, almeno sino al 1981 (ossia, l’altro ieri), giustificava violenza sessuale e fisica. Ed alla declinazione giapponese, che vedeva la perdita dell’onore, conseguente ad una sconfitta, come vergogna indelebile.

Penso, ancora, alla ripartizione dei ruoli familiari nelle due realtà accumunate, in questo ambito, da una rigida visione dell’uomo (padre) lavoratore e della donna (madre) regina del focolare domestico (Moretti 2010).

Rifletto, infine, sul sistema motivazionale dominante che, nella cultura orientale è di tipo affiliativo [2] la cui declinazione, nella dimensione italiana, tanto ricorda la tipica famiglia meridionale, luogo di protezione e garanzia di operosità.

Penso, da giurista, alla legislazione affidativa dei figli che in Italia ha visto il protrarsi di affidi monogenitoriali (ndr. collocamenti prevalenti e sbilanciati), malgrado la Legge di affido condiviso e la legge nipponica che ancor oggi prevede un rigidissimo affido esclusivo alla madre oltre che la mancata adesione alla Convenzione dell’Aja sulla protezione dei Minori.

Ebbene, uno dei fattori di rischio evidenziati [3] nel fenomeno degli hikikomori è, guarda caso, l’assenza del padre -emotiva o fisica- che, in Giappone, letteralmente scompare dalla vita dei figli qualora si pervenga a divorzio.

Diversi studiosi concludono apertamente per la causa di attaccamento ambivalente in luogo dell’attaccamento sicuro (Bowlby 1969), interpretabile come risposta adattiva del bambino a modalità di cura che privilegiano la dipendenza emotiva dalla madre [4].

Ecco, dunque, che “Marco, il trentacinquenne figlio unico, disoccupato che non esce di casa e che a breve perderà il mantenimento del padre, ha una sua spiegazione” mi dico rileggendo i nomi dei giudici che nel 1997 decretavano una frequentazione del figlio col padre di tre ore al giovedì, tre ore al sabato e tre la domenica (a settimane alterne).

Le cose, devo dire, stanno lentamente cambiando: se due genitori si separano, salvi i casi di ragioni impeditive che vanno indagate e dimostrate, i figli possono vederli con un certo equilibrio, se non con tempi paritetici così come diversi tribunali stanno via via pronunciando [5].

Restano i danni degli affidi esclusivi ed interpretazioni in malam partem di distingui incoerenti tra collocamento ed affido che negli anni la giurisprudenza ha prodotto nel nome dell’interesse del minore.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

[1] https://www.ifc.cnr.it/index.php/it/news/875-il-fenomeno-dell-hikikomori-e-oggetto-del-nuovo-studio-epidemiologico-ifc?highlight=WyJoaWtpa29tb3JpIl0 =

[2] Lichtenberg JD, Lachmann FM, Fosshage JL. I sistemi motivazionali. Bologna: Il Mulino, 2012.

[3] Stella Cervasio, Hikikomori, ovvero la malattia dei ragazzi, in La Repubblica, 14 febbraio 2013.

[4] Rothbaum F, Weisz J, Pott M, Miyake K, Morelli G. Culture and attachment. Security in the United States and Japan. Am Psychol 2000; 55: 1093-104.

[5] In senso conf. Cassazione; ordinanza n. 1993/2023.

Croce dei genitori, specie per quanti abbiano raggiunto una certa età, è l’obbligo di mantenere i figli ormai adulti; obbligo che, per i genitori separati non conviventi, si traduce nella corresponsione di un assegno mensile adeguato all’indice ISTAT.

La domanda che sorge è per quanto tempo l’obbligo permarrà invariato.

In verità, l’approccio giurisprudenziale della valutazione “caso per caso” che accompagna ogni ambito della materia familiare non conferisce certezze.

L’osservazione delle pronunce più recenti, tuttavia, reca una indicazione di tendenza che torna ad affidare al figlio maggiorenne la responsabilità che in età adulta quegli dovrebbe maturare naturalmente.

Una sentenza della cassazione risalente al 2020 (Cass. Civ., Sez I, ord. n. 17183/2020) si poneva in netto contrasto con i precedenti di allora affermando che, ferma ogni la valutazione del “caso per caso” (ossia, il termine del percorso formativo, la possibilità di reperimento di un lavoro, possibilità di esercitare un’attività lucrativa, anche in caso di non approfittanza o costituzione di diverso nucleo familiare), il limite anagrafico poteva stabilirsi di 30 anni.

Affermava, appunto, quella sentenza -in contrasto con i precedenti- che il figlio maggiorenne (rectius, trentenne) non poteva ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, doveva agire.

La sentenza più recente va oltre segnando il cambio di prospettiva cui facevo cenno in incipit: “raggiunti i anni 29 può ritenersi -sulla base di presunzioni- che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare”.

La cassazione, quindi, pone di fatto una presunzione che non ribalta l’onere probatorio (di fatto ricadente sempre sul genitore che agisce per la riforma) ma introduce il tema dell’auto-responsabilità anteponendo il termine al completamento degli studi/percorso formativo (o all’abbandono) e reca un limite anagrafico ancor più rigoroso.

Ecco, dunque, i presupposti della domanda che tanti si pongono: qualora i vostri figli abbiano terminato gli studi (o li abbiano abbandonati) e non cerchino attivamente una autonomia (o si ostinino a cercarla esclusivamente in ambito lavorativo a loro confacente), non potranno contare sull’assegno per perseguire obiettivi che non siano concreti oltre all’età summenzionata.

L’ascolto del minore è l’istituto più sfuggente, assieme forse alle valutazioni di CTU ed alle variopinte forme di affido all’ente (rectius servizi sociali), che la procedura di affidamento minori conosca.

La sensazione è che acquisita, ob torto collo, all’Ordinamento interno per impulso soprattutto della Convenzione dei Diritti del Fanciullo la disciplina fatichi a dare lettura univoca delle risultanze e che ciò ponga distanza tra il diritto proclamato e quello praticato.

Nella disamina delle pronunce che seguono ho voluto sintetizzare indicazioni diametralmente difformi che la suprema Corte di Cassazione ha dato a fattispecie che, ad un primo esame, non differiscono poi molto nelle dinamiche condividendo, entrambe, l’elemento dato dal condizionamento di uno dei genitori.

Mi riferisco in primis, alla recentissima ordinanza n. 16231 dell’8 giugno 2023 della prima sezione. In questa, a fronte dell’ascolto, era emerso che il padre -ricorrente in Cassazione- aveva coinvolto la figlia in questioni economiche dei genitori e, in CTU, era anche emersa una sua mancata elaborazione del divorzio che, concludeva l’esperto peritale, poteva costituire motivo di pregiudizio.

Di tal ché, la Corte, valutava giustificabile e ben argomentata la pronuncia della corte d’appello che aveva aumentato i giorni di permanenza della minore al padre ma non aveva accolto i desiderata della figlia poiché essi non erano pienamente consapevoli in quanto indotti.

La seconda pronuncia in esame, più risalente, è l’ordinanza n. 25653/2020 che vedeva i ruoli genitoriali invertiti: questa volta era la madre ad aver esercitato condizionamento.

La Cassazione, tuttavia, riteneva che la fanciulla dovesse restare collocata presso la madre -malgrado le pressioni- poiché tale era comunque la volontà della figlia.

Ebbene, a prescindere dall’esito, sempre favorevole al mantenimento dello status quo, ossia del collocamento preesistente, sia nel caso di condizionamento dell’uno o dell’altro genitore, la nomofiliachia pare -all’esame- eccessivamente conservatrice ondeggiando, ora nell’una, ora nell’altra considerazione, pur di non cambiare molto la condizione delle cose.

Restano, almeno nei procedimenti summenzionati, alcuni principi assolutamente condivisibili come quello del diritto all’ascolto del minore, alla puntuale motivazione in caso di decisione di non procedere o di discostarsi dalle dichiarazioni del fanciullo operando, in caso di infradodicenni, valutazione della capacità di discernimento e dei rischi connessi l’ascolto diretto.

Quanti decidano di chiedere una modifica alle condizioni dei propri figli dovranno, quindi, fare serie riflessioni di opportunità con il professionista avvocato che avranno scelto considerando, di converso, che la materia è viva ed in rapida evoluzione e che la mera disamina dei precedenti della Corte di Cassazione costituisce solo una parte delle riflessioni da fare.

Sono certo che un nostalgico della musica degli anni 80 leggendo il titolo di questa breve riflessione ha canticchiato l’omonima canzone dei Righeira. Forse questo tormentone scandisce, specie per coloro che sono nati nell’altro millennio, il proprio tempo di vita, un po’ come se fosse un secondo compleanno o un secondo capodanno.

L’estate al contrario delle altre stagioni è sinonimo di vacanze (prima o poi!), di tempo libero e poi come si dice, “è il momento di godersi i figli”. Non perché nelle altre stagioni non vi siano giorni di ferie o tempo libero, o peggio ancora, il tempo per stare con i figli. L’estate però …. è bella perché, perché in questa stagione, per una settimana, per due settimane, per un mese “il piacere”, ha la meglio sul “dovere”. Dove il proprio agire da adulto, pur restando responsabile e legato alla propria morale, è più soave perché non è immerso nel vortice delle cose da fare che ci accompagna, inesorabile, fino alla preparazione delle valigie per chi ha la fortuna di trascorre un po’ di tempo lontano dalla propria abitazione.

In questa atmosfera particolare, diversa dalla magia del Natale dove siamo tutti più buoni di default, anche i legami affettivi si scaldano, si “abbronzano” come la nostra pelle, indecentemente se si resta in città, si va in montagna o al mare. I legami più importanti nella vita delle persone sono tre, quelli famigliari, quelli amicali e quelli della polis. Ma siamo onesti…i terzi legami, in vacanza, li perdiamo un po’ di vista…ne è riprova questa estate che, nonostante le elezioni alle porte, in pochi parlano di politica, al massimo ci si limita a condividere qualche post su facebook.

Vorrei riflettere però solo sui legami e gli affetti famigliari, in particolare quelli genitori-figlio/a. L’estate è una stagione in cui questi legami si distendono (fanno eccezione qualche exploit adolescenziale, ma l’eccezione è la regola di questa età!) perché il tempo sembra scorrere più lentamente, perché non vi sono urgenze calcolate e scadenze troppo importanti. Dove, per esempio,  anche quell’arduo lavoro genitoriale di aiutare il proprio figlio a fare i compiti, non è accerchiato dal “preparare la cena”, “le altre materie”, “il voto che potrà prendere”, etc. E allora, pur restando decisi, i genitori sono più accomodanti fino a trattare sui tempi di svolgimento dei compiti e le pause. A volte si ride anche sugli errori! Non si teme di perdere troppo tempo, perché si scopre quanto è bello fare i compiti “insieme”.

E poi c’è il gioco! I figli riscoprono l’homo ludens ancora esistente nei propri genitori. Ci sono le carte, i giochi da tavola, la palla che rotola, i castelli di sabbia, i sassi nell’acqua. Indipendentemente se ci si sfida o si collabora, si vive una complicità nella relazione.  Forse nella vita ordinaria questa complicità si dissolve tra gli impegni extra-scolastici, il traffico cittadino e le mille cose da fare, compresi compiti (vedi sopra!) che, da esercizi di crescita, si trasformano in elementi di disturbo della quiete famigliare.

Incredibile, ma in estate non c’è bisogno neanche dei turni per “dare una mano in casa” o non è necessario ricordare chi aveva fatto cosa il giorno prima. Ma sì, alla fine quella corsa frenetica della quotidianità che richiede a tutti, piccoli e grandi, momenti di relax non c’è, perché si vive già in maniera tranquilla… giusto qualche ansia se si ha paura di perdere un mezzo per spostarsi nelle vacanze o se qualche figlio tarda un po’ troppo.

E vogliamo mettere che in estate ci si ricorda come il binomio natura e cultura, non è solo oggetto di nauseanti studi delle scienze umane, ma è un apripista relazionale per fortificare il legame tra genitori figli? le passeggiate in montagna, le visite alle città e ai loro monumenti, le nuotate, le visite ai musei, la partecipazione alle sagre del paese… Si scopre in assoluta normalità e a volte con un po’ di fatica fisica che si fa parte di un cosmo e si è dentro la storia del genere umano e questo senza gerarchia alcuna, ovvero indipendentemente se si è genitori o figli.

Ma la magia più magia dell’estate è che in questo tempo dove il tempo rallenta e si può scegliere cosa fare, ci si ascolta di più e a volte si vengono a sapere cose successe nell’anno feriale concluso che sembra assurdo non averne preso conoscenza al tempo debito. Anche il figlio che passa il 90% del suo tempo con gli amici a giocare, quando torna a casa quel 10% è ricco di parole. E poi si vedono genitori, in specie papà dobbiamo dirlo, rincoglioniti che parlano per ore con i neonati, loro dicono per dare sicurezza al figlio/a, ma siamo onesti, le carenze di affetto sono dei genitori! Sono loro che sanno di essere acceleratori del tempo quando non è estate e quindi fautori, a volte, di “blocchi” relazionali temporanei.

In estate spesso i figli ascoltano le storie dei genitori quando erano ragazzi senza “accusarli” di appartenere al medioevo(!), sono incuriositi delle loro relazioni da ragazzi e delle loro birbanterie. Anche il parlare di un monumento in città o di un fenomeno presente in natura diviene motivo per parlare di sé, di noi.

Ecco, l’estate sta finendo…un anno se ne va… sto diventando grande…lo sai che non mi va! (la stai ricantando vero?)

Facciamo tesoro di questo tempo estivo in cui il genitore è tornato un po’ bambino e il ragazzo ha dimostrato di essere cresciuto. Facciamo in modo che l’abbronzatura dei legami tardi a schiarirsi e quando vediamo che stiamo tornando bianchicci, ricordiamoci di rallentare il tempo. I genitori hanno questo potere! Possono rallentare il tempo, magari anche solo togliendo qualche impegno o prendendone altri con la stessa serietà, ma con maggiore serenità.

Il legame buono vale più delle cose da fare! In un recente studio su come sono cambiati i valori degli italiani negli ultimi cinquant’anni è scritto:

si evidenzia come la famiglia sia giudicata importante, ma il matrimonio decisamente meno. […] La perdita di importanza del matrimonio e la persistente importanza della presenza dei figli nel cementare l’unione coniugale conferma la peraltro la tesi espressa da Théry [1998] secondo cui laddove il legame di coppia si de-istituzionalizza (démarriage), il legame genitore figlio diventa la nuova istituzione sociale. Le generazioni più giovani non sembrano più centrate sul patto coniugale, ma sul «nuovo patto di filiazione», una relazione non negoziabile, diversamente da quanto avviene nella relazione di coppia, continuamente sottoposta a contrattazione e sempre più reversibile”[1].

Questo significa che nel caso di coppie ancora sposate e conviventi la relazione genitore/figlio sostiene anche la relazione fra gli adulti, mentre nel caso di separazione/divorzio è proprio la relazione genitore/figlio, in quanto relazione non negoziabile, a sostenere il legame famigliare e dare una continuità biografica.

Concludo dicendo che tutti, genitori separati o conviventi, dobbiamo comprendere l’importanza del tempo come categoria che accompagna l’incontro con il figlio. Ma l’estate ci dice una cosa di più…il tempo per stare con i figli non deve essere centellinato e soprattutto non deve sempre essere riempito di tutto per paura di un vuoto. Il tempo è riempito in primis con la presenza e poi con l’agire.

Questo monito vale per tutti, per coloro che hanno la fortuna di vivere quotidianamente coni figli, per coloro che li vedono secondo un tempo paritetico, per coloro che riescono a incontrarli qualche fine settimana e anche per coloro che possono stare con i figli solo qualche ora, magari anche con la presenza di un terza figura. Non pensiamo che il tempo sia solo un conto alla rovescia, pensiamolo come un tempo aperto al futuro! In questo i greci, con la distinzione fra chronos, come tempo lineare (tempus fugit) e kairos come significato e qualità temporale hanno ancora molto da insegnarci!

Quindi: l’estate sta finendo? Sì, ma non guardiamo all’anno che se ne va, guardiamo quanto di buono abbiamo fatto per costruire nuovi tempi relazionali tra genitori e figli che facciano star bene tutti, ma soprattutto promuovano il benessere dei più piccoli! Concludo rivolgendomi a coloro che debbono decidere sui tempi da dare a entrambi i genitori in casi di divorzio: non siate aridi nelle scelte, cercate ci comprendere che il tempo ha bisogno di tempo se so vogliono costruire solide relazioni. E se tra i lettori di questo articolo c’è anche un genitore che centellina il tempo con cui il proprio figlio può stare con l’altro genitore, spero che abbia potuto comprendere che il tempo non è un arma, ma un dono da fare figli per ìl loro bene e non può essere utilizzato come dispetto all’ex coniuge o compagno.

[1] Sara Mazzucchelli, Fare Famiglia: un cammino a piccoli passi, in  F.Biolcati, G. Rovati, P. Sefatti, Come cambiano gli Italiani. Valori e atteggiamenti dagli anni Ottanta a oggi, Il Mulino, Bologna 2020, p. 105 (97-113)

Chi si accinge ad un’analisi delle CTU nel diritto di famiglia italiano – e chi scrive, per svolgere l’indagine in modo statisticamente attendibile, ha preso visione di una cinquantina di esse – non può che domandarsi, in molti casi purtroppo, che fine abbiano fatto il buon senso e l’importanza, per i figli, di una crescita sana ed  equilibrata.

Una miriade di voci che prendono corpo dalle carte, in cui, molto di frequente, si perde di vista il benessere e la tutela dei fanciulli in un esasperato tentativo di restare ancorati, anche di fronte all’evidenza scientifica contraria, a radicati stereotipi, danneggiando, anziché tutelare, il “supremo interesse del minore” nel nome del quale si dice di operare.

CTU che assumono un’importanza dirimente e che si tramutano ben presto in sentenze, divenendo, per gli anni a seguire, veri e propri dogmi che sconfessano ogni evidenza di parità dei sessi e dei ruoli familiari e non tengono nel giusto conto la necessità di un figlio di crescere avendo accanto entrambi i genitori.

Il problema ab origine: la disposizione stessa della CTU

Come più che condivisibile, molti psicologi sottolineano l’incongruità della ormai frequente disposizione di una CTU nell’ambito del diritto di famiglia per la statuizione dei tempi di frequentazione, del collocamento, affidamento e quant’altro, dato che, tale ambito, non riguarda questioni di tipo psicologico o psichiatrico, bensì di carattere giuridico.

Si deve riflettere, infatti, come in tali frangenti non ci si trovi davanti a valutazioni di carattere penale ove, viceversa, l’aspetto psicologico/psichiatrico potrebbe rivelarsi dirimente, come nel caso in cui una grave psicopatologia possa aver indotto qualcuno a compiere gesti penalmente perseguibili, od ancora, in ambito civile, nel caso in cui si debbano analizzare le capacità cognitive di un soggetto per predisporre l’assegnazione di un tutore, od anche, se si stia valutando l’idoneità per un’adozione.

La disposizione di una CTU in ambito separativo dovrebbe essere disposta in presenza di specifiche, gravi ed evidenti problematiche; per tutto il resto, conflittualità inclusa, il giurista dovrebbe essere del tutto autonomo. E qui si apre un’altra questione: ha il magistrato il tempo ed il modo per studiare approfonditamente il singolo caso? Riesce il giudice a trovare spazio per calarsi nella questione specifica che non può essere uguale a quella precedentemente valutata e, pertanto, la relativa disposizione non potrà mai essere quella di prassi? Ci siamo chiesti come mai ogni famiglia sia diversa, ogni coppia di genitori ed i loro figli siano unici, ogni divorzio abbia problemi differenti, ma le sentenze siano nella stragrande maggioranza dei casi uguali? Ecco, così, che per avere una risorsa in più il giudice o i genitori fanno impropriamente richiesta di una CTU.

I quesiti

Il secondo grande problema nella diffusione a macchia d’olio delle CTU in ambito separativo, risiede nell’errata formulazione dei quesiti e del peso che le risposte date hanno nel successivo giudizio.

L’errore primario è che i suddetti quesiti sono tendenzialmente uguali all’interno di uno stesso tribunale rispetto alle, naturalmente differenti, coppie di genitori. Le richieste fatte al CTU, difatti, vengono riproposte in modo pressoché identico pur riferendosi a  situazioni diverse nella loro peculiarità.

Si parte sempre dall’immancabile, eppure, nella sua formulazione, maggiormente criticabile quesito, che solitamente consiste in “Valuti il CTU le competenze genitoriali attraverso diagnosi psicologica relativa alla personalità delle parti, utilizzando anche test psicologici”.

Questo è un quesito errato.

I test psicologici sono diventati ormai imprescindibili per la valutazione delle capacità genitoriali ma, attraverso questo genere di indagini, il CTU deborda abbondantemente oltre i confini del proprio mandato ed è errato già il solo presupposto di base, ossia il principio di dover analizzare i due soggetti nelle loro capacità genitoriali: si dovrebbe, piuttosto, valutarne, l’eventuale incapacità. Uomini e donne che sino al giorno prima della separazione erano padre e madre ma che, dopo questo passo, devono improvvisamente darne prova.

In questi casi si parte dal concetto, non giustificato scientificamente, secondo il quale, per valutare le capacità genitoriali sia necessario l’esame clinico delle parti, con tanto di Test delle Macchie di Rorschach e del MMPI-2. In tal modo il giudice richiede un profilo psicologico senza tener conto che la personalità non è correlabile scientificamente e automaticamente con le capacità genitoriali e che non vige la logica “personalità perfetta = bravo genitore” esattamente come non è vero il contrario. Non esiste alcuna congruità tra le capacità genitoriali e la personalità. Non è raro il caso di soggetti che risultino “nella norma” nei test ma, nella concretezza della vita di tutti i giorni, siano decisamente ostacolanti nell’acceso al figlio da parte dell’altro genitore. Padri o madri che non risultano portatori di gravi patologie psicologiche e che poi non fanno vedere il figlio all’altro genitore per mesi oppure lo denigrano apertamente in presenza della prole.  Si dovrebbe avere contezza del fatto che taluni, a volte, sono semplicemente vendicativi o cattivi o poco dotati intellettualmente e che questo genere di caratteristiche non emergono in modo preponderante nei test.

Ci sono anche altre considerazioni da fare. In base a quali evidenze scientifiche possiamo affermare che la teoria di un CTU riguardante la personalità dei due individui osservati sia più attendibile di quella del CTP? Si tiene conto, ad esempio, che in tale genere di indagine esiste la teoria psicodinamica ma anche quella cognitivista o quella pragmatico-relazionale, solo per citarne alcune? Quale la più attendibile? Ciò significa che ogni valutazione di un consulente sul tipo di personalità sia da ritenere frutto di personali considerazioni che, difatti, vengono non di rado smentite da un collega CTP e, dunque, sono prive di indubitabile validità scientifica e come tali non utilizzabili se non come mere suggestioni.

Si ribadisce, pertanto, che qualsiasi indagine sulla personalità dei genitori sia priva di senso perché non ne esiste una tipologia che renda un soggetto buon genitore o meno.

Solamente qualora, nel corso della CTU, il consulente ravveda od intraveda seri disturbi di personalità, dovrebbe suggerire l’indagine ed i test, perché solo in quel caso effettivamente ci potrebbero essere ripercussioni sul ruolo genitoriale e, di conseguenza, sui figli.

Peraltro, le corpose relazioni peritali, dense di esami psicologici inutili e fuorvianti per la causa, espongono i due soggetti esaminati ad una privazione del diritto della privacy, poiché ogni dettagliato resoconto ed ogni sfumatura della loro personalità viene resa nota, oltre al giudice, anche al cancelliere, agli avvocati, al CTP e via discorrendo, con abusante fruizione dello stesso da parte dei legali di controparte che, non di rado, ne fanno uso in successive udienze.

In ultimo, si noti che questo genere di sistema, nelle dinamiche interne alle coppie conflittuali, aumenta a dismisura la conflittualità in una sorta di competizione a chi sia risultato migliore nei test o nel modo in cui educa il figlio, con evidente perdita del focus sull’interesse della prole.

Il ruolo del Consulente tecnico d’ufficio ed i suoi confini

L’Associazione Italiana Consulenti Psico Forensi ed alcuni ordini regionali di psicologi, hanno precisato come lo psicologo forense sia tenuto, nelle CTU in diritto di famiglia, ad operare nei limiti delle proprie competenze che non possono debordare dal proprio ruolo di ausiliario dell’Autorità Giudiziaria; suo compito è effettuare esclusivamente i rilievi tecnici di supporto ai provvedimenti giudiziali.

Il CTU pertanto non potrebbe esprimersi o rispondere – poiché di pertinenza dell’Autorità Giudiziaria – a quesiti inerenti la tipologia di affidamento dei figli, il regime di frequentazione tra figli e genitori, il collocamento della prole o il suo mantenimento.

Non potrebbe esprimersi, inoltre, riguardo a fatti oggetto di querela o denuncia perché di pertinenza dell’Autorità Giudiziaria e non dovrebbe  suggerire ai genitori, nemmeno sotto forma di invito, trattamenti sanitari (sostegno psicologico, psicoterapia, esami medici ecc.) perché vietato dalla Costituzione ex art. 32.

Per i fatti oggetto di querela o denuncia, infatti, non è certo nelle competenze del CTU stabilire se siano reali o meno eventuali episodi di violenza o di abuso, ma la cosa va statuita da un giudice nell’ambito di un processo penale, nel corso del quale verranno predisposte specifiche e mirate consulenze tecniche. Purtroppo, assai di frequente, i CTU si sbilanciano in valutazioni nel merito, negando a priori violenze o abusi, senza aver svolto indagini mirate sul minore.

Per quanto riguarda l’esortazione ad intraprendere trattamenti sanitari, pressoché sempre, si legge l’altro errato quesito: “indichi il CTU l’opportunità di un eventuale intervento terapeutico e, nell’affermativa, la forma e le modalità dell’intervento stesso, nonché gli obiettivi del programma proposto, ma, come abbiamo visto, questa indicazione il CTU non può fornirla nemmeno sotto forma di invito.

Come giustamente è stato proposto dall’ordine degli psicologi della Calabria, in risposta agli errati quesiti, il CTU dovrebbe rispondere:

“Ai quesiti peritali che possano contenere richieste con esplicite/implicite deleghe al Consulente a cui viene chiesto di esprimersi attraverso giudizi o altri profili di competenza dell’Autorità Giudiziaria, lo Psicologo Forense informa l’A.G. e le parti sull’impossibilità di rispondere a tali quesiti chiedendo di riformularli in base alle competenze comprese nell’alveo delle Scienze Psicologiche in ambito forense”.

Pregiudizi e reticenze

Sia sufficiente menzionare una serie di considerazioni fatte in alcune CTU per comprendere i pregiudizi e le reticenze che ancora oggi mostrano come ci sia un grave ritardo culturale.

Si noti che, a chi scrive, non è capitato di leggere CTU contenenti proposte conclusive incongruenti con quanto analizzato durante le operazioni peritali in cui tali incongruenze fossero a danno di madri; tuttavia si desidera sottolineare che tale risultanza non deriva assolutamente da una presa di posizione personale o da una selezione apposita di consulenze, ma solamente che questo è stato il risultato oggettivo tratto da un significativo campione statistico di consulenze tecniche d’ufficio analizzate e che, certamente, esistono, anche se in misura decisamente inferiore, casi in cui discrepanze ed errate conclusioni si volgono in danno di madri.

  • Primo caso

In merito ad una pregressa distribuzione dei tempi – 5 giorni al mese al padre e 25 alla madre – il CTU scrive: “Tempi sbilanciati di frequentazione possono aver alimentato le dinamiche conflittuali presenti nella coppia separata” ed ancora “(…) una pari distribuzione del tempo trascorso con ciascun genitore sviluppa il più alto livello di sicurezza emotiva di un bambino (…).“Le ricerche sull’importanza della figura paterna nella vita dei figli sono ormai numerose e depongono a favore di un migliore equilibrio psicologico (stima di sé, attitudini cognitive, abilità sociali: pro-socialità) sviluppato in quei minori che hanno avuto la possibilità di avere un accesso di tipo paritario (…) e il tipo di affidamento che non sia valorizzante entrambe le figure genitoriali può esporre il minore ad un rischio di IPERDOMINANZA PATERNA nociva per il minore tanto quanto il MECCANISMO DI IPERPOTEZIONE MATERNA poiché minaccerebbe lo sviluppo delle autonomie di un figlio nelle competenze intellettuali ed interpersonali con elevate possibilità che possano sviluppare timidezze e paure, soffocare le competenze, creare disequilibri come rilevato dalle ricerche scientifiche sull’argomento”. Ed ancora: “Per AFFIDAMENTO PARITETICO (O MATERIALMENTE CONDIVISO) si intende che il genitore non collocatario possa passare con il figlio un limite minimo del 33% del tempo rispetto al genitore collocatario e questa percentuale corrisponde al numero MINIMO di 10 pernotti al mese”.

Date queste ottime premesse il lettore cosa si aspetterebbe? Una più equa distribuzione dei tempi, si risponderà.

E invece no: il CTU concede 8 giorni con il papà e 22 con la mamma (variazione minima rispetto alla precedente).

Ciò che maggiormente colpisce è che il CTU stesso scrive chiaramente che questo non va bene per il bambino e che per la conflittualità della coppia è argomento di discussione, ma, evidentemente, il radicato pregiudizio più di questo non permette.

Si noti bene, come utile inquadramento del caso, che il CTU segnala più volte come la madre abbia : “creato problemi relativi alle richieste del padre di accesso al figlio (problemi sugli orari, problemi sul diritto di visita durante le malattie del bambino, sulla consegna di alcuni documenti del bambino stesso anche di tipo sanitario) e più in generale che la madre abbia creato problemi nel dare il figlio al padre.”

La madre è stata anche ammonita dal Tribunale per aver adottato condotte ostacolanti la bigenitorialità e ha fatto istanza per iscrivere da sola il figlio in una scuola diversa rispetto a quella concordata e indicata nella sentenza divorzile.

Si segnala, inoltre, che la madre, rispetto al padre sia stata valutata :  “ (…) la madre sulla questione collegata ad alcune questioni (educative e sanitarie) si può ritenere non essere stata alla stessa altezza del padre in quanto a costanza, tempestività, qualità delle scelte effettuate. (…) Si tiene comunque conto del fatto che la madre in passato, rispetto agli impegni educativi legati al suo ruolo (vedi mancata Iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia) ha mostrato incoerenza ed incongruità (…) il padre risulta quindi essere tempestivo e accurato nella cura mentre la madre si è rivelata sufficiente e le carenze possono riguardare la costanza, la tempestività o la qualità delle scelte educative/sanitarie .

Ultimo, ma non ultimo, in questo caso il CTU si è sbilanciato nell’asserire, facendo riferimento a denunce penali per presunti maltrattamenti, che il bambino non presenta esiti in tal senso. Si noti, però, che il bambino è stato dal CTU incontrato solo una volta per un’ora nell’ambito di un appuntamento il cui oggetto di osservazione non era lui ma i suoi genitori e mai è stato indagato in modo mirato alla rilevazione di possibili esiti di maltrattamento, né sottoposto ad alcun tipo di domanda o fatto disegnare all’uopo. Si ricordi, inoltre, quanto detto sopra sulla non liceità di indagini in tal senso del CTU.

  • Secondo caso

La CTU rileva un manifesto disagio del bambino a fronte di “comportamenti della madre percepiti come “strani”, aggressivi e pericolosi” manifestati a seguito di abuso di bevande alcoliche.

Si prosegue nella relazione specificando che il bambino ha chiaramente manifestato la propria preoccupazione nel caso in cui egli si trovi con la madre presso la sua dimora, a causa di ripetute situazioni del passato in cui ha visto quest’ultima in condizioni di malessere e di non lucidità. La madre, peraltro, vede pendenti indagini nei suoi confronti per l’accertamento di presunti episodi di maltrattamento, suscettibili di ripetersi ulteriormente e di rappresentare quindi una seria condizione di pregiudizio per il minore.

Ciò nonostante viene determinata una ripresa della frequentazione serale e notturna con la madre da svolgersi in brevi tempi ed un breve periodo di monitoraggio su tale ripresa, tempi che non possono certamente dare adeguate garanzie rispetto all’equilibrio psicofisico della madre e sulla valutazione delle capacità genitoriali della stessa.

Ma in aggiunta si dica anche che, nonostante la capacità genitoriale paterna sia stata valutata in modo assai positivo e nonostante venga dato rilievo a quanto il bambino faccia affidamento sulla figura del padre, non è dato comprendere come mai il figlio non venga affidato al padre, bensì ai servizi sociali! Si piega, peraltro, all’interesse della madre quello che invece dovrebbe essere il superiore interesse del bambino, in quanto lo stesso viene visto dai servizi sociali e dal CTU come utile “fattore terapeutico” per la cura delle dipendenze da alcool materne.

  • Terzo caso

Il CTU concede alla madre la possibilità di trasferirsi con il figlio a 1000 km di distanza rispetto alla città in cui hanno sempre risieduto e in cui abita anche il padre, rendendo in tal modo assai faticoso per il bambino doversi spostare tra le due dimore, nonché assai dispendioso per il genitore.

Il lato maggiormente significativo risiede nella motivazione della richiesta materna, ossia che il trasferimento sarebbe dovuto alla sua necessità di lavorare e che non potrebbe trovare occupazione nella città del nord dove il bambino avrebbe accanto entrambi i genitori,  mentre, senza alcun dubbio, lo troverà nella sua città natìa del sud Italia. Alcune problematiche rispetto alle possibilità di lavorare sono insindacabili ma colpisce come il CTU si affidi esclusivamente alla parola e alla buona volontà materna nell’appoggiare questa scelta così devastante nell’equilibrio di un figlio che avrà grandi difficoltà a vedere il padre e dovrà percorrere 2000 km al mese per recarsi da lui, senza prevedere per lo meno un periodo di osservazione per verificare che effettivamente altra soluzione lavorativa nella città in cui tutti e tre vivevano non esista ma, soprattutto, che esista un’occupazione reale e stabile nella nuova residenza.

  • Quarto caso

Nella propria relazione il CTU segnala fortemente la problematica personalità di una madre, la sua volontà di mantenere il rapporto esclusivo e simbiotico con i figli (giungendo persino ad indurre il figlio ad inviarle di nascosto i messaggi presenti sul cellulare del padre), prosegue con la descrizione dell’intento alienante della stessa e la relativa palese minaccia alla bigenitorialità, mentre, parallelamente, riscontra una maggiore affidabilità del padre riguardo alla salvaguardia del diritto alla bigenitorialità. Tutto ciò chiaramente rilevato e descritto, tuttavia, nelle conclusioni non porta ad adottare alcun adeguato provvedimento.

Anche in questo caso, dunque, viene descritto un quadro realistico della situazione, ma le conclusioni non risultano affatto coerenti al quadro medesimo e alla madre, pur riconosciuta come alienante, viene anche concesso di aggravare la situazione trasferendosi in altra città con la prole, con prevedibili risultati.

Conclusioni

Ciò che appare incredibile è che, pur essendo evidente che siano diffusissime le separazioni conflittuali ed i figli che rifiutano un genitore o che manifestano disagi a causa dei tempi impari in cui possono stare con l’uno o l’altro, od ancora che patiscono l’impedimento del contatto con uno dei due genitori causato dall’ostruzionismo dell’altro, la maggior parte dei tribunali lo continuino ad ignorare, preferendo rimanere ancorati a proposte e sentenze “copia ed incolla”, anziché entrare veramente nel merito dell’analisi del caso specifico. Quel che è peggio è che, talora, il giudice delega il CTU per valutare il caso specifico, ma il medesimo, senza ragionevole spiegazione, ignora tutte le considerazioni fatte in corso d’analisi,  persino le parole da lui stesso scritte e, nelle proposte conclusive, riporta quasi sempre la canonica distribuzione di tempi e collocamenti.

Serve una presa di posizione netta e decisa da parte della magistratura perché forse, ciò che sfugge nei tribunali, è che l’evidente compromissione della salute psicologica e fisica dei figli coinvolti in separazioni difficili, abbia assunto lo statuto di un vero e proprio problema di salute pubblica e che, se non si corre ai ripari, le future generazioni saranno sempre maggiormente composte da giganti con i piedi d’argilla.

Servizi sociali e processi affidativi di minori

Per affrontare il tema in parola è indispensabile maturare il concetto che l’assistente sociale sia un professionista dalle molteplici funzioni; alcune delle quali, come vedremo, in conflitto tra loro.

Rappresenta, inoltre, nel divenire delle procedure giudiziali, un terminale di deflusso di situazioni (persone e relazioni) che per le più disparate ragioni hanno visto l’intervento fallimentare di altre professioni.

L’intervento dell’assistente sociale pone le radici nell’istituzione dei tribunali per i minorenni nel 1934 (l. 1404) e, nel tempo, vede trasformare, con l’evolvere dei costumi, la sua funzione dal trattamento dei minori “traviati e bisognosi di correzione morale”, alla funzione (ri)educativa, per giungere al sostegno di cui oggi sentiamo parlare e sul quale ci interroghiamo circa limiti e contenuti.

Nella riorganizzazione delle competenze Stato Regioni attuata dal D.P.R. 616/1977, i Comuni divengono l’ente deputato alla erogazione degli interventi in favore dei minori soggetti all’autorità giudiziaria; normativa, questa, resa attuale nel corpo della Legge quadro sul sistema dei Servizi Sociali del 2000 (L. 328).

Questo spiega alcune pronunce di “affidamento all’ente” nei casi più gravi di incapacità genitoriale.

Il corpo normativo anzidetto, tuttavia, non ha però delineato margini certi per determinare i contenuti delle prestazioni assistenziali ed ha lasciato, nel tempo, che prassi consolidate avanti il tribunale per i minorenni trasmigrassero tout court avanti i tribunali ordinari.

 

Attività assistente sociale: rilievi critici

Un primo ordine di rilevi critici, quindi si delinea già ed ha fondamento nell’origine delle deleghe e, quindi, nel genere di attività che all’assistente sociale vengono richieste: mentre, difatti, i tribunali ordinari delegano ai servizi di intervenire in cause che pongono problematiche di conflittualità nella relazione tra genitori, e quindi necessitano di un genere di intervento di ordine mediativo o coordinativo, i tribunali per i minorenni dispongono l’intervento dei servizi in procedure che vedevano il minore in stato di abbandono o di maltrattamento; il che, implica un genere di intervento assolutamente diverso dal primo.

Le attività cui il servizio sociale potrà essere chiamato potranno essere di vigilanza (per la segnalazione all’autorità giudiziaria delle situazioni di rischio o di pregiudizio), o di informazione rivolta al giudice (di indagine sulle condizioni di vita del minore ed al suo contesto familiare e sociale).

Potrà inoltre, essere demandato di funzioni di sostegno e di accompagnamento per la realizzazione dei dispositivi adottati dal giudice o di controllo sull’esecuzione dei provvedimenti del giudice.

Ebbene, mentre le prime attività descritte, ossia quelle inerenti la vigilanza per segnalazione all’A.G. e informative rientrano, obtorto collo, nell’alveo delle mansioni ascrivibili alle figure ausiliarie del giudice (art. 68 Cod. Proc. Civ.), le seconde, ossia di accompagnamento e controllo potrebbero dare maggiori problemi di legittimità se si considera che esse potrebbero esprimersi addirittura quando il processo è definito.

 

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia

La recente riforma ha in parte posto rimedio meglio delineando, rispetto al passato, le attività che l’assistente sociale può svolgere nel processo.

L’art. 473 bis, n. 23 Cod. Proc. Civ., ad esempio, regolamenta l’intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori.

Recita la nuova norma che l’attività cui saranno chiamati a svolgere sarà indicata in modo specifico con fissazione di termini. Le parti potranno accedere alle relazioni depositate (1) e fare memorie. Le relazioni dovranno essere fondate su fatti oggettivi, su metodologie e protocolli della comunità scientifica.

Un quadro, quindi, assai più rispettoso dei principi informatori della materia rispetto al passato (2).

Il problema, tuttavia, si pone per quei provvedimenti che dettano intervento dei servizi per un tempo ultrattivo rispetto il processo, sia nei contenuti della delega, sia riguardo ai soggetti passivi (beneficiari del trattamento), sia nei tempi di durata.

Il contenuto dell’intervento (sociale o sanitario) deve essere specifico dell’attività demandata ma i termini, a norma di legge, saranno determinati solo per il deposito di relazioni. Da ciò, si desume che l’intervento dei servizi, qualunque sia il suo oggetto (sociale o sanitario) potrebbe non avere termine (3).

Non avendo, ancor’oggi, una cornice definita, il sostegno a favore della persona ben potrà essere rifiutato.

Parimenti potrà essere rifiutato, dal maggiorenne, l’intervento sanitario, terapeutico o psicologico.

Qualora, invece, il sostegno sanitario demandato all’ente vedesse un minore come soggetto passivo, il magistrato non potrebbe dimenticare di pronunciarsi con provvedimento specifico nell’ampio margine che l’articolo 333 c.c. concede disponendo una diversa ripartizione in campo sanitario che limiti quella naturale dei genitori in favore dell’ente stesso cui affida delega.

Definito il procedimento, tuttavia, non vi sarà verifica giurisdizionale stabile, nessun giudice che controlli, avendo previsto, la riforma, unicamente la facoltà di adire nuovamente al giudice competente (che sarà in linea di massima quello che ha emesso il provvedimento) in caso di difficoltà di attuazione o impedimenti.

Legittimati attivi (e passivi) della domanda saranno, normalmente, i genitori e gli stessi ausiliari, cui il 4° comma dell’art. 473-bis n. 38 c.p.c. dà facoltà di formulare domanda (anche verbale) ove sorgessero ulteriori difficoltà di attuazione.

Quanto al contenuto delle attività di sostegno, nel perdurante silenzio del legislatore, chi scrive ritiene possano avere contenuto pedagogico-clinico; notoriamente non sanitario.

Una questione pratica di non poco rilievo, infine, si porrà in quei Comuni di piccole dimensioni che vedono la presenza di un solo assistente sociale il quale, per ovvie ragioni, non potrà svolgere funzioni investigative durante il processo e poi, terminato quello, assumere veste di operatore del sostegno alla persona che ha investigato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare certamente più definita, rispetto al passato, la funzione del servizio sociale nell’ambito processuale. Restano, tuttavia, ampie zone d’ombra nelle attività che esso potrà svolgere a processo concluso.

(1) Per ottenere altro genere di documentazione, ossia per la documentazione non depositata nel processo, gli utenti del servizio sociale potranno fare accesso agli atti facendo leva anche sulla normativa deontologica dell’assistente sociale che, a mente dell’art 13 C.D., impone all’assistente sociale di adoperarsi in tal senso.

(2) Per la violazione dei quali principi lo Stato italiano veniva più volte condannato dalla CEDU; per ultimo, con sent. del 24 giugno 2021 – ricorso n. 40910/19 – Causa A.T. contro Italia.

(3) Sulla inopportunità degli incontri protetti senza termine si veda il Manuale psicoforense dell’età evolutiva, Giuffrè editore, 2018.