Categoria: Diritto di Famiglia

Chi si accinge ad un’analisi delle CTU nel diritto di famiglia italiano – e chi scrive, per svolgere l’indagine in modo statisticamente attendibile, ha preso visione di una cinquantina di esse – non può che domandarsi, in molti casi purtroppo, che fine abbiano fatto il buon senso e l’importanza, per i figli, di una crescita sana ed  equilibrata.

Una miriade di voci che prendono corpo dalle carte, in cui, molto di frequente, si perde di vista il benessere e la tutela dei fanciulli in un esasperato tentativo di restare ancorati, anche di fronte all’evidenza scientifica contraria, a radicati stereotipi, danneggiando, anziché tutelare, il “supremo interesse del minore” nel nome del quale si dice di operare.

CTU che assumono un’importanza dirimente e che si tramutano ben presto in sentenze, divenendo, per gli anni a seguire, veri e propri dogmi che sconfessano ogni evidenza di parità dei sessi e dei ruoli familiari e non tengono nel giusto conto la necessità di un figlio di crescere avendo accanto entrambi i genitori.

Il problema ab origine: la disposizione stessa della CTU

Come più che condivisibile, molti psicologi sottolineano l’incongruità della ormai frequente disposizione di una CTU nell’ambito del diritto di famiglia per la statuizione dei tempi di frequentazione, del collocamento, affidamento e quant’altro, dato che, tale ambito, non riguarda questioni di tipo psicologico o psichiatrico, bensì di carattere giuridico.

Si deve riflettere, infatti, come in tali frangenti non ci si trovi davanti a valutazioni di carattere penale ove, viceversa, l’aspetto psicologico/psichiatrico potrebbe rivelarsi dirimente, come nel caso in cui una grave psicopatologia possa aver indotto qualcuno a compiere gesti penalmente perseguibili, od ancora, in ambito civile, nel caso in cui si debbano analizzare le capacità cognitive di un soggetto per predisporre l’assegnazione di un tutore, od anche, se si stia valutando l’idoneità per un’adozione.

La disposizione di una CTU in ambito separativo dovrebbe essere disposta in presenza di specifiche, gravi ed evidenti problematiche; per tutto il resto, conflittualità inclusa, il giurista dovrebbe essere del tutto autonomo. E qui si apre un’altra questione: ha il magistrato il tempo ed il modo per studiare approfonditamente il singolo caso? Riesce il giudice a trovare spazio per calarsi nella questione specifica che non può essere uguale a quella precedentemente valutata e, pertanto, la relativa disposizione non potrà mai essere quella di prassi? Ci siamo chiesti come mai ogni famiglia sia diversa, ogni coppia di genitori ed i loro figli siano unici, ogni divorzio abbia problemi differenti, ma le sentenze siano nella stragrande maggioranza dei casi uguali? Ecco, così, che per avere una risorsa in più il giudice o i genitori fanno impropriamente richiesta di una CTU.

I quesiti

Il secondo grande problema nella diffusione a macchia d’olio delle CTU in ambito separativo, risiede nell’errata formulazione dei quesiti e del peso che le risposte date hanno nel successivo giudizio.

L’errore primario è che i suddetti quesiti sono tendenzialmente uguali all’interno di uno stesso tribunale rispetto alle, naturalmente differenti, coppie di genitori. Le richieste fatte al CTU, difatti, vengono riproposte in modo pressoché identico pur riferendosi a  situazioni diverse nella loro peculiarità.

Si parte sempre dall’immancabile, eppure, nella sua formulazione, maggiormente criticabile quesito, che solitamente consiste in “Valuti il CTU le competenze genitoriali attraverso diagnosi psicologica relativa alla personalità delle parti, utilizzando anche test psicologici”.

Questo è un quesito errato.

I test psicologici sono diventati ormai imprescindibili per la valutazione delle capacità genitoriali ma, attraverso questo genere di indagini, il CTU deborda abbondantemente oltre i confini del proprio mandato ed è errato già il solo presupposto di base, ossia il principio di dover analizzare i due soggetti nelle loro capacità genitoriali: si dovrebbe, piuttosto, valutarne, l’eventuale incapacità. Uomini e donne che sino al giorno prima della separazione erano padre e madre ma che, dopo questo passo, devono improvvisamente darne prova.

In questi casi si parte dal concetto, non giustificato scientificamente, secondo il quale, per valutare le capacità genitoriali sia necessario l’esame clinico delle parti, con tanto di Test delle Macchie di Rorschach e del MMPI-2. In tal modo il giudice richiede un profilo psicologico senza tener conto che la personalità non è correlabile scientificamente e automaticamente con le capacità genitoriali e che non vige la logica “personalità perfetta = bravo genitore” esattamente come non è vero il contrario. Non esiste alcuna congruità tra le capacità genitoriali e la personalità. Non è raro il caso di soggetti che risultino “nella norma” nei test ma, nella concretezza della vita di tutti i giorni, siano decisamente ostacolanti nell’acceso al figlio da parte dell’altro genitore. Padri o madri che non risultano portatori di gravi patologie psicologiche e che poi non fanno vedere il figlio all’altro genitore per mesi oppure lo denigrano apertamente in presenza della prole.  Si dovrebbe avere contezza del fatto che taluni, a volte, sono semplicemente vendicativi o cattivi o poco dotati intellettualmente e che questo genere di caratteristiche non emergono in modo preponderante nei test.

Ci sono anche altre considerazioni da fare. In base a quali evidenze scientifiche possiamo affermare che la teoria di un CTU riguardante la personalità dei due individui osservati sia più attendibile di quella del CTP? Si tiene conto, ad esempio, che in tale genere di indagine esiste la teoria psicodinamica ma anche quella cognitivista o quella pragmatico-relazionale, solo per citarne alcune? Quale la più attendibile? Ciò significa che ogni valutazione di un consulente sul tipo di personalità sia da ritenere frutto di personali considerazioni che, difatti, vengono non di rado smentite da un collega CTP e, dunque, sono prive di indubitabile validità scientifica e come tali non utilizzabili se non come mere suggestioni.

Si ribadisce, pertanto, che qualsiasi indagine sulla personalità dei genitori sia priva di senso perché non ne esiste una tipologia che renda un soggetto buon genitore o meno.

Solamente qualora, nel corso della CTU, il consulente ravveda od intraveda seri disturbi di personalità, dovrebbe suggerire l’indagine ed i test, perché solo in quel caso effettivamente ci potrebbero essere ripercussioni sul ruolo genitoriale e, di conseguenza, sui figli.

Peraltro, le corpose relazioni peritali, dense di esami psicologici inutili e fuorvianti per la causa, espongono i due soggetti esaminati ad una privazione del diritto della privacy, poiché ogni dettagliato resoconto ed ogni sfumatura della loro personalità viene resa nota, oltre al giudice, anche al cancelliere, agli avvocati, al CTP e via discorrendo, con abusante fruizione dello stesso da parte dei legali di controparte che, non di rado, ne fanno uso in successive udienze.

In ultimo, si noti che questo genere di sistema, nelle dinamiche interne alle coppie conflittuali, aumenta a dismisura la conflittualità in una sorta di competizione a chi sia risultato migliore nei test o nel modo in cui educa il figlio, con evidente perdita del focus sull’interesse della prole.

Il ruolo del Consulente tecnico d’ufficio ed i suoi confini

L’Associazione Italiana Consulenti Psico Forensi ed alcuni ordini regionali di psicologi, hanno precisato come lo psicologo forense sia tenuto, nelle CTU in diritto di famiglia, ad operare nei limiti delle proprie competenze che non possono debordare dal proprio ruolo di ausiliario dell’Autorità Giudiziaria; suo compito è effettuare esclusivamente i rilievi tecnici di supporto ai provvedimenti giudiziali.

Il CTU pertanto non potrebbe esprimersi o rispondere – poiché di pertinenza dell’Autorità Giudiziaria – a quesiti inerenti la tipologia di affidamento dei figli, il regime di frequentazione tra figli e genitori, il collocamento della prole o il suo mantenimento.

Non potrebbe esprimersi, inoltre, riguardo a fatti oggetto di querela o denuncia perché di pertinenza dell’Autorità Giudiziaria e non dovrebbe  suggerire ai genitori, nemmeno sotto forma di invito, trattamenti sanitari (sostegno psicologico, psicoterapia, esami medici ecc.) perché vietato dalla Costituzione ex art. 32.

Per i fatti oggetto di querela o denuncia, infatti, non è certo nelle competenze del CTU stabilire se siano reali o meno eventuali episodi di violenza o di abuso, ma la cosa va statuita da un giudice nell’ambito di un processo penale, nel corso del quale verranno predisposte specifiche e mirate consulenze tecniche. Purtroppo, assai di frequente, i CTU si sbilanciano in valutazioni nel merito, negando a priori violenze o abusi, senza aver svolto indagini mirate sul minore.

Per quanto riguarda l’esortazione ad intraprendere trattamenti sanitari, pressoché sempre, si legge l’altro errato quesito: “indichi il CTU l’opportunità di un eventuale intervento terapeutico e, nell’affermativa, la forma e le modalità dell’intervento stesso, nonché gli obiettivi del programma proposto, ma, come abbiamo visto, questa indicazione il CTU non può fornirla nemmeno sotto forma di invito.

Come giustamente è stato proposto dall’ordine degli psicologi della Calabria, in risposta agli errati quesiti, il CTU dovrebbe rispondere:

“Ai quesiti peritali che possano contenere richieste con esplicite/implicite deleghe al Consulente a cui viene chiesto di esprimersi attraverso giudizi o altri profili di competenza dell’Autorità Giudiziaria, lo Psicologo Forense informa l’A.G. e le parti sull’impossibilità di rispondere a tali quesiti chiedendo di riformularli in base alle competenze comprese nell’alveo delle Scienze Psicologiche in ambito forense”.

Pregiudizi e reticenze

Sia sufficiente menzionare una serie di considerazioni fatte in alcune CTU per comprendere i pregiudizi e le reticenze che ancora oggi mostrano come ci sia un grave ritardo culturale.

Si noti che, a chi scrive, non è capitato di leggere CTU contenenti proposte conclusive incongruenti con quanto analizzato durante le operazioni peritali in cui tali incongruenze fossero a danno di madri; tuttavia si desidera sottolineare che tale risultanza non deriva assolutamente da una presa di posizione personale o da una selezione apposita di consulenze, ma solamente che questo è stato il risultato oggettivo tratto da un significativo campione statistico di consulenze tecniche d’ufficio analizzate e che, certamente, esistono, anche se in misura decisamente inferiore, casi in cui discrepanze ed errate conclusioni si volgono in danno di madri.

  • Primo caso

In merito ad una pregressa distribuzione dei tempi – 5 giorni al mese al padre e 25 alla madre – il CTU scrive: “Tempi sbilanciati di frequentazione possono aver alimentato le dinamiche conflittuali presenti nella coppia separata” ed ancora “(…) una pari distribuzione del tempo trascorso con ciascun genitore sviluppa il più alto livello di sicurezza emotiva di un bambino (…).“Le ricerche sull’importanza della figura paterna nella vita dei figli sono ormai numerose e depongono a favore di un migliore equilibrio psicologico (stima di sé, attitudini cognitive, abilità sociali: pro-socialità) sviluppato in quei minori che hanno avuto la possibilità di avere un accesso di tipo paritario (…) e il tipo di affidamento che non sia valorizzante entrambe le figure genitoriali può esporre il minore ad un rischio di IPERDOMINANZA PATERNA nociva per il minore tanto quanto il MECCANISMO DI IPERPOTEZIONE MATERNA poiché minaccerebbe lo sviluppo delle autonomie di un figlio nelle competenze intellettuali ed interpersonali con elevate possibilità che possano sviluppare timidezze e paure, soffocare le competenze, creare disequilibri come rilevato dalle ricerche scientifiche sull’argomento”. Ed ancora: “Per AFFIDAMENTO PARITETICO (O MATERIALMENTE CONDIVISO) si intende che il genitore non collocatario possa passare con il figlio un limite minimo del 33% del tempo rispetto al genitore collocatario e questa percentuale corrisponde al numero MINIMO di 10 pernotti al mese”.

Date queste ottime premesse il lettore cosa si aspetterebbe? Una più equa distribuzione dei tempi, si risponderà.

E invece no: il CTU concede 8 giorni con il papà e 22 con la mamma (variazione minima rispetto alla precedente).

Ciò che maggiormente colpisce è che il CTU stesso scrive chiaramente che questo non va bene per il bambino e che per la conflittualità della coppia è argomento di discussione, ma, evidentemente, il radicato pregiudizio più di questo non permette.

Si noti bene, come utile inquadramento del caso, che il CTU segnala più volte come la madre abbia : “creato problemi relativi alle richieste del padre di accesso al figlio (problemi sugli orari, problemi sul diritto di visita durante le malattie del bambino, sulla consegna di alcuni documenti del bambino stesso anche di tipo sanitario) e più in generale che la madre abbia creato problemi nel dare il figlio al padre.”

La madre è stata anche ammonita dal Tribunale per aver adottato condotte ostacolanti la bigenitorialità e ha fatto istanza per iscrivere da sola il figlio in una scuola diversa rispetto a quella concordata e indicata nella sentenza divorzile.

Si segnala, inoltre, che la madre, rispetto al padre sia stata valutata :  “ (…) la madre sulla questione collegata ad alcune questioni (educative e sanitarie) si può ritenere non essere stata alla stessa altezza del padre in quanto a costanza, tempestività, qualità delle scelte effettuate. (…) Si tiene comunque conto del fatto che la madre in passato, rispetto agli impegni educativi legati al suo ruolo (vedi mancata Iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia) ha mostrato incoerenza ed incongruità (…) il padre risulta quindi essere tempestivo e accurato nella cura mentre la madre si è rivelata sufficiente e le carenze possono riguardare la costanza, la tempestività o la qualità delle scelte educative/sanitarie .

Ultimo, ma non ultimo, in questo caso il CTU si è sbilanciato nell’asserire, facendo riferimento a denunce penali per presunti maltrattamenti, che il bambino non presenta esiti in tal senso. Si noti, però, che il bambino è stato dal CTU incontrato solo una volta per un’ora nell’ambito di un appuntamento il cui oggetto di osservazione non era lui ma i suoi genitori e mai è stato indagato in modo mirato alla rilevazione di possibili esiti di maltrattamento, né sottoposto ad alcun tipo di domanda o fatto disegnare all’uopo. Si ricordi, inoltre, quanto detto sopra sulla non liceità di indagini in tal senso del CTU.

  • Secondo caso

La CTU rileva un manifesto disagio del bambino a fronte di “comportamenti della madre percepiti come “strani”, aggressivi e pericolosi” manifestati a seguito di abuso di bevande alcoliche.

Si prosegue nella relazione specificando che il bambino ha chiaramente manifestato la propria preoccupazione nel caso in cui egli si trovi con la madre presso la sua dimora, a causa di ripetute situazioni del passato in cui ha visto quest’ultima in condizioni di malessere e di non lucidità. La madre, peraltro, vede pendenti indagini nei suoi confronti per l’accertamento di presunti episodi di maltrattamento, suscettibili di ripetersi ulteriormente e di rappresentare quindi una seria condizione di pregiudizio per il minore.

Ciò nonostante viene determinata una ripresa della frequentazione serale e notturna con la madre da svolgersi in brevi tempi ed un breve periodo di monitoraggio su tale ripresa, tempi che non possono certamente dare adeguate garanzie rispetto all’equilibrio psicofisico della madre e sulla valutazione delle capacità genitoriali della stessa.

Ma in aggiunta si dica anche che, nonostante la capacità genitoriale paterna sia stata valutata in modo assai positivo e nonostante venga dato rilievo a quanto il bambino faccia affidamento sulla figura del padre, non è dato comprendere come mai il figlio non venga affidato al padre, bensì ai servizi sociali! Si piega, peraltro, all’interesse della madre quello che invece dovrebbe essere il superiore interesse del bambino, in quanto lo stesso viene visto dai servizi sociali e dal CTU come utile “fattore terapeutico” per la cura delle dipendenze da alcool materne.

  • Terzo caso

Il CTU concede alla madre la possibilità di trasferirsi con il figlio a 1000 km di distanza rispetto alla città in cui hanno sempre risieduto e in cui abita anche il padre, rendendo in tal modo assai faticoso per il bambino doversi spostare tra le due dimore, nonché assai dispendioso per il genitore.

Il lato maggiormente significativo risiede nella motivazione della richiesta materna, ossia che il trasferimento sarebbe dovuto alla sua necessità di lavorare e che non potrebbe trovare occupazione nella città del nord dove il bambino avrebbe accanto entrambi i genitori,  mentre, senza alcun dubbio, lo troverà nella sua città natìa del sud Italia. Alcune problematiche rispetto alle possibilità di lavorare sono insindacabili ma colpisce come il CTU si affidi esclusivamente alla parola e alla buona volontà materna nell’appoggiare questa scelta così devastante nell’equilibrio di un figlio che avrà grandi difficoltà a vedere il padre e dovrà percorrere 2000 km al mese per recarsi da lui, senza prevedere per lo meno un periodo di osservazione per verificare che effettivamente altra soluzione lavorativa nella città in cui tutti e tre vivevano non esista ma, soprattutto, che esista un’occupazione reale e stabile nella nuova residenza.

  • Quarto caso

Nella propria relazione il CTU segnala fortemente la problematica personalità di una madre, la sua volontà di mantenere il rapporto esclusivo e simbiotico con i figli (giungendo persino ad indurre il figlio ad inviarle di nascosto i messaggi presenti sul cellulare del padre), prosegue con la descrizione dell’intento alienante della stessa e la relativa palese minaccia alla bigenitorialità, mentre, parallelamente, riscontra una maggiore affidabilità del padre riguardo alla salvaguardia del diritto alla bigenitorialità. Tutto ciò chiaramente rilevato e descritto, tuttavia, nelle conclusioni non porta ad adottare alcun adeguato provvedimento.

Anche in questo caso, dunque, viene descritto un quadro realistico della situazione, ma le conclusioni non risultano affatto coerenti al quadro medesimo e alla madre, pur riconosciuta come alienante, viene anche concesso di aggravare la situazione trasferendosi in altra città con la prole, con prevedibili risultati.

Conclusioni

Ciò che appare incredibile è che, pur essendo evidente che siano diffusissime le separazioni conflittuali ed i figli che rifiutano un genitore o che manifestano disagi a causa dei tempi impari in cui possono stare con l’uno o l’altro, od ancora che patiscono l’impedimento del contatto con uno dei due genitori causato dall’ostruzionismo dell’altro, la maggior parte dei tribunali lo continuino ad ignorare, preferendo rimanere ancorati a proposte e sentenze “copia ed incolla”, anziché entrare veramente nel merito dell’analisi del caso specifico. Quel che è peggio è che, talora, il giudice delega il CTU per valutare il caso specifico, ma il medesimo, senza ragionevole spiegazione, ignora tutte le considerazioni fatte in corso d’analisi,  persino le parole da lui stesso scritte e, nelle proposte conclusive, riporta quasi sempre la canonica distribuzione di tempi e collocamenti.

Serve una presa di posizione netta e decisa da parte della magistratura perché forse, ciò che sfugge nei tribunali, è che l’evidente compromissione della salute psicologica e fisica dei figli coinvolti in separazioni difficili, abbia assunto lo statuto di un vero e proprio problema di salute pubblica e che, se non si corre ai ripari, le future generazioni saranno sempre maggiormente composte da giganti con i piedi d’argilla.

Servizi sociali e processi affidativi di minori

Per affrontare il tema in parola è indispensabile maturare il concetto che l’assistente sociale sia un professionista dalle molteplici funzioni; alcune delle quali, come vedremo, in conflitto tra loro.

Rappresenta, inoltre, nel divenire delle procedure giudiziali, un terminale di deflusso di situazioni (persone e relazioni) che per le più disparate ragioni hanno visto l’intervento fallimentare di altre professioni.

L’intervento dell’assistente sociale pone le radici nell’istituzione dei tribunali per i minorenni nel 1934 (l. 1404) e, nel tempo, vede trasformare, con l’evolvere dei costumi, la sua funzione dal trattamento dei minori “traviati e bisognosi di correzione morale”, alla funzione (ri)educativa, per giungere al sostegno di cui oggi sentiamo parlare e sul quale ci interroghiamo circa limiti e contenuti.

Nella riorganizzazione delle competenze Stato Regioni attuata dal D.P.R. 616/1977, i Comuni divengono l’ente deputato alla erogazione degli interventi in favore dei minori soggetti all’autorità giudiziaria; normativa, questa, resa attuale nel corpo della Legge quadro sul sistema dei Servizi Sociali del 2000 (L. 328).

Questo spiega alcune pronunce di “affidamento all’ente” nei casi più gravi di incapacità genitoriale.

Il corpo normativo anzidetto, tuttavia, non ha però delineato margini certi per determinare i contenuti delle prestazioni assistenziali ed ha lasciato, nel tempo, che prassi consolidate avanti il tribunale per i minorenni trasmigrassero tout court avanti i tribunali ordinari.

 

Attività assistente sociale: rilievi critici

Un primo ordine di rilevi critici, quindi si delinea già ed ha fondamento nell’origine delle deleghe e, quindi, nel genere di attività che all’assistente sociale vengono richieste: mentre, difatti, i tribunali ordinari delegano ai servizi di intervenire in cause che pongono problematiche di conflittualità nella relazione tra genitori, e quindi necessitano di un genere di intervento di ordine mediativo o coordinativo, i tribunali per i minorenni dispongono l’intervento dei servizi in procedure che vedevano il minore in stato di abbandono o di maltrattamento; il che, implica un genere di intervento assolutamente diverso dal primo.

Le attività cui il servizio sociale potrà essere chiamato potranno essere di vigilanza (per la segnalazione all’autorità giudiziaria delle situazioni di rischio o di pregiudizio), o di informazione rivolta al giudice (di indagine sulle condizioni di vita del minore ed al suo contesto familiare e sociale).

Potrà inoltre, essere demandato di funzioni di sostegno e di accompagnamento per la realizzazione dei dispositivi adottati dal giudice o di controllo sull’esecuzione dei provvedimenti del giudice.

Ebbene, mentre le prime attività descritte, ossia quelle inerenti la vigilanza per segnalazione all’A.G. e informative rientrano, obtorto collo, nell’alveo delle mansioni ascrivibili alle figure ausiliarie del giudice (art. 68 Cod. Proc. Civ.), le seconde, ossia di accompagnamento e controllo potrebbero dare maggiori problemi di legittimità se si considera che esse potrebbero esprimersi addirittura quando il processo è definito.

 

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia

La recente riforma ha in parte posto rimedio meglio delineando, rispetto al passato, le attività che l’assistente sociale può svolgere nel processo.

L’art. 473 bis, n. 23 Cod. Proc. Civ., ad esempio, regolamenta l’intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori.

Recita la nuova norma che l’attività cui saranno chiamati a svolgere sarà indicata in modo specifico con fissazione di termini. Le parti potranno accedere alle relazioni depositate (1) e fare memorie. Le relazioni dovranno essere fondate su fatti oggettivi, su metodologie e protocolli della comunità scientifica.

Un quadro, quindi, assai più rispettoso dei principi informatori della materia rispetto al passato (2).

Il problema, tuttavia, si pone per quei provvedimenti che dettano intervento dei servizi per un tempo ultrattivo rispetto il processo, sia nei contenuti della delega, sia riguardo ai soggetti passivi (beneficiari del trattamento), sia nei tempi di durata.

Il contenuto dell’intervento (sociale o sanitario) deve essere specifico dell’attività demandata ma i termini, a norma di legge, saranno determinati solo per il deposito di relazioni. Da ciò, si desume che l’intervento dei servizi, qualunque sia il suo oggetto (sociale o sanitario) potrebbe non avere termine (3).

Non avendo, ancor’oggi, una cornice definita, il sostegno a favore della persona ben potrà essere rifiutato.

Parimenti potrà essere rifiutato, dal maggiorenne, l’intervento sanitario, terapeutico o psicologico.

Qualora, invece, il sostegno sanitario demandato all’ente vedesse un minore come soggetto passivo, il magistrato non potrebbe dimenticare di pronunciarsi con provvedimento specifico nell’ampio margine che l’articolo 333 c.c. concede disponendo una diversa ripartizione in campo sanitario che limiti quella naturale dei genitori in favore dell’ente stesso cui affida delega.

Definito il procedimento, tuttavia, non vi sarà verifica giurisdizionale stabile, nessun giudice che controlli, avendo previsto, la riforma, unicamente la facoltà di adire nuovamente al giudice competente (che sarà in linea di massima quello che ha emesso il provvedimento) in caso di difficoltà di attuazione o impedimenti.

Legittimati attivi (e passivi) della domanda saranno, normalmente, i genitori e gli stessi ausiliari, cui il 4° comma dell’art. 473-bis n. 38 c.p.c. dà facoltà di formulare domanda (anche verbale) ove sorgessero ulteriori difficoltà di attuazione.

Quanto al contenuto delle attività di sostegno, nel perdurante silenzio del legislatore, chi scrive ritiene possano avere contenuto pedagogico-clinico; notoriamente non sanitario.

Una questione pratica di non poco rilievo, infine, si porrà in quei Comuni di piccole dimensioni che vedono la presenza di un solo assistente sociale il quale, per ovvie ragioni, non potrà svolgere funzioni investigative durante il processo e poi, terminato quello, assumere veste di operatore del sostegno alla persona che ha investigato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare certamente più definita, rispetto al passato, la funzione del servizio sociale nell’ambito processuale. Restano, tuttavia, ampie zone d’ombra nelle attività che esso potrà svolgere a processo concluso.

(1) Per ottenere altro genere di documentazione, ossia per la documentazione non depositata nel processo, gli utenti del servizio sociale potranno fare accesso agli atti facendo leva anche sulla normativa deontologica dell’assistente sociale che, a mente dell’art 13 C.D., impone all’assistente sociale di adoperarsi in tal senso.

(2) Per la violazione dei quali principi lo Stato italiano veniva più volte condannato dalla CEDU; per ultimo, con sent. del 24 giugno 2021 – ricorso n. 40910/19 – Causa A.T. contro Italia.

(3) Sulla inopportunità degli incontri protetti senza termine si veda il Manuale psicoforense dell’età evolutiva, Giuffrè editore, 2018.

 

Ricordo, una decina di anni fa, il ministro dell’economia Padoa Schioppa che, nel presentare la manovra economica del governo, e -forse- per elogiare il lavoro del suo dicastero per aver previsto sussidi per quei giovani che decidevano di uscire da casa affermò: La manovra contiene misure come l’aiuto di mille euro l’anno previsto per i ventenni-trentenni che prendono casa in affitto: mandiamo i bamboccioni fuori casa”.

Lo sfortunato ministro venne criticato con asprezza; aveva toccato in un colpo solo due dogmi sociali: -la casa-, intesa come luogo di coesione familiare, -e la mamma-, nella sua funzione più iconografica di genitore affettivo-accudente.

Il ministro, però, non aveva torto. I nostri figli restano a casa più del dovuto e, nel 50% delle famiglie, tale è il numero delle famiglie separate in Italia, restano per lo più con la mamma. Il papà, genitore che dovrebbe svolgere funzioni di affrancazione ed emancipazione del giovane adulto è lontano; emarginato dalla prevalenza del materno che la giurisprudenza affidativa declina più o meno rigidamente.

Notoriamente l’interpretazione nomofilattica della cassazione pone, quali elementi fondanti la cessazione dell’obbligo di mantenere i figli maggiorenni, due dati fattuali contrapposti: l’intervenuta indipendenza economica o la colpevole inerzia del figlio [[1]].

V’è da dire, però, che la cristallizzazione dei suddetti principi ha lasciato, recentemente, il passo a più miti interpretazioni laddove la giurisprudenza di merito e di legittimità [[2]] ha moderato le aspirazioni del figlio maggiorenne in ragione delle particolari condizioni di accesso al mercato del lavoro e, quindi della necessità di mitigare le aspirazioni, nonché del principio di autoresponsabilità volto a evitare forme di parassitismo.

Altro principio che è emerso -e che si lega a quello dell’autoresponsabilità-, è quello della funzione educativa del mantenimento che valuta il tempo medio necessario all’inserimento del giovane nel mondo del lavoro.

In base a tale principio, l’avvocato -prim’ancora del magistrato- dovrà, prima di consigliare il proprio cliente per una causa di revisione, valutare l’eventuale condizione di fragilità del figlio, la diligenza della prosecuzione dei suoi studi, il tempo trascorso dalla conclusione degli studi, i tentativi effettuati per la ricerca del lavoro.

Un ultimo cenno merita il tema dell’onere probatorio che, da recente giurisprudenza di merito, non può dirsi sempre e solo a carico del genitore poiché, in base al principio della “prossimità della prova”[[3]], non può tradursi in un onore eccessivo che renda troppo arduo o addirittura impossibile l’esercizio dell’azione giudiziaria[[4]]: si pensi, appunto, al padre che -non vivendo in casa col figlio, magari in altra città- non può documentare se il giovane trascorra o meno le sue giornate su internet cercando lavoro o guardando tik tok.

[1] Per tutte, Cass. Civ. 26 aprile 2017 n. 1027.

[2] Tribunale di Verona 26 settembre 2019; Corte di Cassazione del 29 dicembre 2020 n. 29779.

[3] Principio nato nel diritto amministrativo ma che inizia a trovare spazio anche nel diritto civile.

[4] Corte di Cassazione ord. 17183 del 14 agosto 2020.

Da tempo seguo, per mediazioni e consulenze, pressoché esclusivamente le vicende di coppie separate o divorziate residenti in città lontane. Le caratteristiche di questi casi sono così peculiari e complesse, che potrei asserire di aver sviluppato una sorta di “specializzazione” su di esse.

Se già l’attività mediativa è di ardua realizzazione in quanto, per il suo buon esito, presuppone una disponibilità sincera e convinta di chi vi prende parte – dovendo essere scevra il più possibile dal desiderio di ottenere vantaggi personali in vista di un bene supremo della prole – quella da svolgersi con genitori residenti in città diverse lo è enormemente di più.

Cambiano, come si immaginerà, molti aspetti del quotidiano e di taluni altri ne cambia il senso profondo. A chilometri di distanza le telefonate, ad esempio, assumono un’importanza diversa, oppure i colloqui con i docenti divengono più difficoltosi e così via per molti altri aspetti.
La gestione della distanza, insomma, deve prevedere un modo di condurre il progetto di mediazione in modo specifico e mirato.

La scelta della scuola, ad esempio, non può e non deve essere ad appannaggio prevalente od esclusivo del genitore presso il quale il bambino ha la sua residenza, poiché la preferenza di un plesso scolastico in luogo di un altro non è questione meramente pratica riferibile “all’edificio” scuola, ma coinvolge anche l’aspetto qualitativo della struttura, il piano formativo che essa proprone, le attività aggiuntive che sono presenti (corsi di inglese, di informatica, di musica o sportivi), gli orari, la mensa, il tipo di utenza e molte altre cose. Non vige, quindi, il concetto “città mia – scelta mia” proprio perché questo aspetto della vita dei figli, che uso come mero esempio esplicativo, reca in sé molte importanti sfaccettature.

Così, sul tema della salute: deve esserci una scelta congiunta del medico di base, così come degli specialisti e di ogni decisione di carattere sanitario (ad esclusione delle decisioni strettamente d’urgenza, che possono essere prese dal genitore in quel momento presente con il figlio).

Vi è anche un aspetto a cui nessuno pensa se non i diretti interessati: mentre il genitore presso cui il figlio ha la residenza può contare sulla struttura scolastica nella quale i figli trascorrono le ore in cui egli è al lavoro (o almeno gran parte) e, nel caso di malattia, può parimenti fare affidamento gratuito sul Servizio Sanitario Nazionale, altrettanto non avviene per l’altro genitore che non ha alcun apoggio statale e che deve organizzarsi, nei propri orari di lavoro, con parenti, baby-sitter, medici privati e quant’altro.

Nella mediazione, pertanto, anche questi aspetti e differenze devono essere tenuti in considerazione e deve essere condotto un lavoro paziente ed equilibrato che possa ridurre al minimo gli attrtiti ed esaltare al massimo la tutela dei figli.