Giorno: 15 Aprile 2015

Ricordo, una decina di anni fa, il ministro dell’economia Padoa Schioppa che, nel presentare la manovra economica del governo, e -forse- per elogiare il lavoro del suo dicastero per aver previsto sussidi per quei giovani che decidevano di uscire da casa affermò: La manovra contiene misure come l’aiuto di mille euro l’anno previsto per i ventenni-trentenni che prendono casa in affitto: mandiamo i bamboccioni fuori casa”.

Lo sfortunato ministro venne criticato con asprezza; aveva toccato in un colpo solo due dogmi sociali: -la casa-, intesa come luogo di coesione familiare, -e la mamma-, nella sua funzione più iconografica di genitore affettivo-accudente.

Il ministro, però, non aveva torto. I nostri figli restano a casa più del dovuto e, nel 50% delle famiglie, tale è il numero delle famiglie separate in Italia, restano per lo più con la mamma. Il papà, genitore che dovrebbe svolgere funzioni di affrancazione ed emancipazione del giovane adulto è lontano; emarginato dalla prevalenza del materno che la giurisprudenza affidativa declina più o meno rigidamente.

Notoriamente l’interpretazione nomofilattica della cassazione pone, quali elementi fondanti la cessazione dell’obbligo di mantenere i figli maggiorenni, due dati fattuali contrapposti: l’intervenuta indipendenza economica o la colpevole inerzia del figlio [[1]].

V’è da dire, però, che la cristallizzazione dei suddetti principi ha lasciato, recentemente, il passo a più miti interpretazioni laddove la giurisprudenza di merito e di legittimità [[2]] ha moderato le aspirazioni del figlio maggiorenne in ragione delle particolari condizioni di accesso al mercato del lavoro e, quindi della necessità di mitigare le aspirazioni, nonché del principio di autoresponsabilità volto a evitare forme di parassitismo.

Altro principio che è emerso -e che si lega a quello dell’autoresponsabilità-, è quello della funzione educativa del mantenimento che valuta il tempo medio necessario all’inserimento del giovane nel mondo del lavoro.

In base a tale principio, l’avvocato -prim’ancora del magistrato- dovrà, prima di consigliare il proprio cliente per una causa di revisione, valutare l’eventuale condizione di fragilità del figlio, la diligenza della prosecuzione dei suoi studi, il tempo trascorso dalla conclusione degli studi, i tentativi effettuati per la ricerca del lavoro.

Un ultimo cenno merita il tema dell’onere probatorio che, da recente giurisprudenza di merito, non può dirsi sempre e solo a carico del genitore poiché, in base al principio della “prossimità della prova”[[3]], non può tradursi in un onore eccessivo che renda troppo arduo o addirittura impossibile l’esercizio dell’azione giudiziaria[[4]]: si pensi, appunto, al padre che -non vivendo in casa col figlio, magari in altra città- non può documentare se il giovane trascorra o meno le sue giornate su internet cercando lavoro o guardando tik tok.

[1] Per tutte, Cass. Civ. 26 aprile 2017 n. 1027.

[2] Tribunale di Verona 26 settembre 2019; Corte di Cassazione del 29 dicembre 2020 n. 29779.

[3] Principio nato nel diritto amministrativo ma che inizia a trovare spazio anche nel diritto civile.

[4] Corte di Cassazione ord. 17183 del 14 agosto 2020.

Da tempo seguo, per mediazioni e consulenze, pressoché esclusivamente le vicende di coppie separate o divorziate residenti in città lontane. Le caratteristiche di questi casi sono così peculiari e complesse, che potrei asserire di aver sviluppato una sorta di “specializzazione” su di esse.

Se già l’attività mediativa è di ardua realizzazione in quanto, per il suo buon esito, presuppone una disponibilità sincera e convinta di chi vi prende parte – dovendo essere scevra il più possibile dal desiderio di ottenere vantaggi personali in vista di un bene supremo della prole – quella da svolgersi con genitori residenti in città diverse lo è enormemente di più.

Cambiano, come si immaginerà, molti aspetti del quotidiano e di taluni altri ne cambia il senso profondo. A chilometri di distanza le telefonate, ad esempio, assumono un’importanza diversa, oppure i colloqui con i docenti divengono più difficoltosi e così via per molti altri aspetti.
La gestione della distanza, insomma, deve prevedere un modo di condurre il progetto di mediazione in modo specifico e mirato.

La scelta della scuola, ad esempio, non può e non deve essere ad appannaggio prevalente od esclusivo del genitore presso il quale il bambino ha la sua residenza, poiché la preferenza di un plesso scolastico in luogo di un altro non è questione meramente pratica riferibile “all’edificio” scuola, ma coinvolge anche l’aspetto qualitativo della struttura, il piano formativo che essa proprone, le attività aggiuntive che sono presenti (corsi di inglese, di informatica, di musica o sportivi), gli orari, la mensa, il tipo di utenza e molte altre cose. Non vige, quindi, il concetto “città mia – scelta mia” proprio perché questo aspetto della vita dei figli, che uso come mero esempio esplicativo, reca in sé molte importanti sfaccettature.

Così, sul tema della salute: deve esserci una scelta congiunta del medico di base, così come degli specialisti e di ogni decisione di carattere sanitario (ad esclusione delle decisioni strettamente d’urgenza, che possono essere prese dal genitore in quel momento presente con il figlio).

Vi è anche un aspetto a cui nessuno pensa se non i diretti interessati: mentre il genitore presso cui il figlio ha la residenza può contare sulla struttura scolastica nella quale i figli trascorrono le ore in cui egli è al lavoro (o almeno gran parte) e, nel caso di malattia, può parimenti fare affidamento gratuito sul Servizio Sanitario Nazionale, altrettanto non avviene per l’altro genitore che non ha alcun apoggio statale e che deve organizzarsi, nei propri orari di lavoro, con parenti, baby-sitter, medici privati e quant’altro.

Nella mediazione, pertanto, anche questi aspetti e differenze devono essere tenuti in considerazione e deve essere condotto un lavoro paziente ed equilibrato che possa ridurre al minimo gli attrtiti ed esaltare al massimo la tutela dei figli.