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Il reato di maltrattamenti in famiglia scatta anche per quelle condotte omissive che conducono al degrado nell’accudimento dei figli minori. La Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, con la Sentenza n. 8617/2024, ha ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) nel caso disinteresse e trascuratezza nei confronti dei minori da parte del genitore.

La decisione della Suprema Corte

La Corte d’Appello sceglie di riformare la sentenza assolutoria resa nel corso del giudizio abbreviato di primo grado, e condanna la madre imputata per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) commesso ai danni dei due figli minori.

Valutando le dichiarazioni rese dai due figli minori, così come le annotazioni di servizio redatte in occasione dell’intervento degli agenti di polizia ed anche gli accertamenti svolti dagli Assistenti Sociali da cui discendeva la sospensione della potestà genitoriale per la madre, la condotta della donna dimostrava la configurabilità del reato di maltrattamenti.

Ad esempio i figli minori avevano riferito di essere stati frequentemente picchiati dalla madre, di essere stati costretti a dormire nel pomeriggio per poi seguirla fino a tarda notte in locali notturni. Altresì spesso si verificava che la madre, per effetto dell’abuso di sostanze alcoliche, non fosse in grado di occuparsi né dei figli minori, né tantomeno di sé, al punto tale che i figli minori rimanevano totalmente privi di assistenza, vivendo in uno stato di trascuratezza e abbandono.

La madre proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea valutazione della sua condotta, adducendo le responsabilità dei fatti esclusivamente sul disagio familiare profondo ed alla sua dipendenza dall’alcool.

La Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, con sentenza n. 8617 del 27 febbraio 2024, riteneva il ricorso inammissibile.

Innanzitutto, secondo i giudici della Suprema Corte, il reato di cui all’art. 572 c.p. può essere integrato quando viene imposto ai figli (ancor più se minorenni) uno stile di vita inadatto all’età e allo sviluppo della personalità, connotato non solo dalle soventi violenze fisiche ma anche da un generale disinteresse verso l’accudimento.

In secondo luogo, abbracciando l’orientamento consolidato, i Giudici hanno ritenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia possa essere integrato anche alla luce di omissioni da parte del genitore, tali da non provvedere all’assistenza e alla protezione del minore.

Scarica la Sentenza della Cassazione n. 8617/2024

Il provvedimento di nomina dell’esperto, un intervento efficace sotto il profilo della ripresa o del miglioramento dei rapporti tra i minori e i genitori, non può prescindere da un’indagine sulle motivazioni che hanno provocato le difficoltà relazionali. Per aiutare a superare il conflitto è necessario conoscerne le cause ed appare opportuno – se non doveroso- che sia lo stesso professionista a compiere tale verifica. L’esperto dunque può sia assumere compiti di natura valutativa, che individuare le attività necessarie per risolvere i conflitti e offrire sostegno.

Trattandosi di un ausiliario del giudice (più esattamente appartenente alla categoria residuale degli “altri ausiliari” di cui all’art. 68 c.p.c. contrapposta agli ausiliari tipici) che opera in una situazione di terzietà, facendo applicazione analogica dell’art. 193 c.p.c., può affermarsi che anche l’esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. debba svolgere la sua funzione sotto il vincolo del giuramento.

Nel caso in esame il Giudice ha disposto, in accordo con il padre, la sospensione degli incontri padre-figlio, a seguito del rifiuto opposto dal minore, fino a quando l’esperto nominato ne avesse ritenuta opportuna la ripresa.

Scarica il Decreto del Tribunale Ancona – Dott. Valerio Guidarelli – 4 marzo 2024