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La riforma Cartabia nel processo familiare e minorile ha previsto -in caso di domande di natura economica-, l’onere per le parti di allegare la documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale personale e familiare, sanzionando la mancata o incompleta produzione di tale documentazione.

Per la verità, la novella ha fatto propri protocolli di pratiche già in precedenza in uso in alcuni tribunali italiani; per tutti, ricordo Genova, Verona e Milano.

In questi, i modelli utilizzati recavano -e recano giacché ancora in uso- l’elenco dettagliato dei redditi, patrimoni e spese che compongono quel “tenore di vita” alla base delle decisioni sul mantenimento (dei figli o del coniuge debole che sia). Mentre, infatti, i redditi dichiarati (o patrimoni fruttiferi) costituiscono presunzione di capacità di spesa, la spesa -di contro- è la riprova dei primi: si pensi, ad esempio, caso limite ma significativo, ad un genitore che dichiara al fisco 1.000,00€/mese e tutti gli anni va in vacanza in Costa Smeralda con la sua BMW.

Compresa la funzione dei modelli dichiarativi in uso nei citati tribunali e le finalità che la riforma Cartabia ha imposto nei casi di domande giudiziali di contenuto economico, ossia obblighi di correttezza e probità tra le parti in causa, si allega un modello “disclosure” -dichiarazione relativa ai redditi e patrimonio- cui quanti si approcciano a separarsi, divorziare o chiedere l’affidamento dei figli saranno chiamati a documentare.

Potrete scaricare il documento in modo da comprendere bene cosa sarete chiamati a dichiarare e documentare al tribunale in caso di separazione, divorzio o affidamento minori.

Avv. Francesco Tesoro

Scarica il modello della Dichiarazione Reddituale-Patrimoniale

La riforma del diritto di famiglia Cartabia ha introdotto (all’art. 473-bis n. 12 Cod. Proc. Civ.) l’onere dei genitori che approcciano al processo familiare e affidativo dei propri figli, la redazione del cosiddetto Piano Genitoriale ossia di un documento che rechi indicazione “degli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

La formulazione, forse eccessivamente sommaria della legge, accede -invece- ad uno strumento che ritengo essenziale alla realizzazione di ciò che chiamo il divorzio di successo; ossia, la programmazione proficua di un futuro da genitori, in luogo di quella naufragata da coniugi.

Il Piano Genitoriale nasce dall’esperienza della professoressa Debra K. Cater, psicologa, e viene trasfuso in Italia dalla professoressa Silvia Mazzoni che ne ha curato la sperimentazione in Italia anche attraverso strutture pubbliche quali sono gli uffici dei Servizi Sociali.

Esso si compone dell’insieme delle notizie che riguardano la vita dei vostri figli: istituto scolastico (percorso formativo), necessità mediche (pediatra e/o specialisti), attività extra-scolastiche (sport, corsi di musica o altri), modalità di frequentazione dei figli con entrambi i genitori (ordinarie, festive e feriali), oneri di accudimento.

La realizzazione dei Piano Genitoriale potrà avere due obiettivi.

Nel caso in cui questo sia redatto da entrambi i genitori (cosa che si consiglia di fare nell’ambito di un percorso di sostegno mediativo o coordinativo) avrà lo scopo di agevolare la realizzazione di un ricorso congiunto in tribunale con riduzione dei tempi di accesso al giudice, nonché risparmio di oneri e spese (oltre che di risorse emotive).

Nel caso invece, non si voglia (o non si riesca) a realizzare un unico Piano Genitoriale condiviso, il documento redatto solo da uno avrà l’obiettivo di far conoscere al giudice le abitudini di vita dei figli in costanza di coniugio e rappresentare come il singolo genitore voglia organizzare la vita nel futuro.

Comprenderete, quindi, l’importanza di un tale approccio.

Potrete scaricarlo e iniziare a familiarizzare con le sue particolarità poiché, come detto, è un documento essenziale (e va necessariamente prodotto).

Avv. Francesco Tesoro

Scarica il modello del Piano Genitoriale

La responsabilità delle persone od enti a cui lasciamo in custodia i nostri figli per i motivi più diversi, che si tratti di studio, svago o altro, sono chiamati ad esercitare un controllo attento e, ove mai capitasse qualcosa al minore, il loro comportamento sarà vagliato attentamente.

Nel caso in esame, un papà ed una mamma lasciavano il loro figlio (di 12 anni) ad un centro estivo perché lì trascorresse parte dell’estate imparando l’inglese e giocando con i suoi pari.

La permanenza, però, veniva interrotta bruscamente a causa di un infortunio che il fanciullo subiva giocando a palla e le versioni rese dagli astanti (tutti dipendenti del centro) non erano del tutto convincenti; di qui la causa.

Il giudice chiarisce, nella sentenza in commento, la responsabilità per i precettori -che è la medesima dei genitori, dei tutori e dei maestri d’arte- e che è di natura oggettiva: l’essere genitori o avere tutela di un minore non emancipato per insegnare lui o semplicemente tenerlo in attesa che i genitori tornino, rende responsabili dei danni che lo stesso può arrecare (anche a sé stesso) salva l’esimente di non aver potuto impedire il fatto. Ossia di aver operato tutte le cautele e che l’evento sia costituito da un fatto assolutamente imprevedibile ed imponderabile.

Scarica la Sentenza del Tribunale di Roma