Tag: Assegno di mantenimento

Una delle domande più frequenti che mi sento rivolgere è: “oltretutto quello che verso ogni mese, mi chiede tot per spese di (…); gliele devo?”.

Ebbene, sappiate che questioni più dibattute, nella materia minorile, sono quelle create dalla giurisprudenza per rispondere alla domanda di giustizia da indisciplina (carente la normativa o presupponenza soggettiva); si pensi alla figura del genitore collocatario (non presente nella normativa ma praticamente onnipresente nella pratica), si pensi, ancora alle spese straordinarie contestate da uno dei genitori [spese straordinarie che assumono plurime colorazioni e che discendono da questo concepimento giurisprudenziale chiamato mantenimento straordinario volto ad adattare un elemento immutabile (l’assegno periodico) a ciò che è mutevole (le necessità di un bambino in crescita)].

Sappiamo, e questo è codificato, che i genitori debbono provvedere alle necessità del figlio e che lo debbono fare secondo le proprie risorse accompagnando le inclinazioni naturali del minore man mano che esse emergono.

Tuttavia, le fasi della vita di un minore, dalla nascita alla maturazione (fisica, psicologica, legale) sono davvero tante: Piaget, uno psicologo (oltreché filosofo, pedagogista e biologo svizzero) a metà del secolo scorso ne individuò bel 5: la prima infanzia (da zero a due anni); la seconda infanzia (da due a sei anni); la fanciullezza (da sei a dieci anni); la preadolescenza (da dieci ai 14); l’adolescenza (dai 14 ai 18 anni).

Dunque, ogni fase il minore rappresenterà, via via, esigenze ed inclinazioni crescenti e diverse.

Come prevederle tutte anticipandone l’ammontare per poi ripartirlo di mese in mese? Ebbene, non si può.

La genitorialità, con le responsabilità che comporta, è un esercizio dinamico e lo è assai più dell’incedere giudiziario di un processo e, spesso, della stessa duttilità dei genitori separati a rivedere mansioni e contribuzioni.

La soluzione è data dalla prassi: afferma la giurisprudenza che sono straordinarie, salvo altro accordo dei genitori (in pratica le elencazioni più o meno complete all’atto di accordo o richiamo di protocolli in uso nei vari tribunali), quelle che al momento della decisione non erano prevedibili, ponderabili e che -per ammontare rilevante- costituiscono uno squilibrio al principio di proporzionalità che regolamenta la ripartizione tra genitori secondo proprie possibilità degli obblighi di mantenimento.

Ma la giurisprudenza è agamica, genera sé stessa sulla base degli stessi propri precedenti e non finisce di moltiplicare (senza necessità); e così, le spese straordinarie non sono tutte uguali ma si differenziano tra quelle che, pur prevedibili (spese straordinarie routinarie) non sono previamente quantificabili, dalle altre (spese propriamente straordinarie) che non sono prevedibili né nella loro verificazione, né nel loro ammontare.

Mentre le prime spese straordinarie saranno recuperabili già con il titolo decisorio già emesso (ad esempio la sentenza di separazione o di divorzio), le seconde lo saranno solo con nuova domanda giudiziaria (causa ordinaria).

Elemento comune alle spese straordinarie sarà, in ogni caso, la rilevanza ossia la capacità di queste di incidere sull’equilibrio di proporzionalità che ripartisce l’obbligo di mantenimento tra i genitori.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 7169/2024

Quanto pesa la relazione tra un bambino ed un genitore (sociale) per la legge?

Decisamente molto.

L’ordinanza in commento è una esegesi puntuale di una condizione umana, quella della bambina del cui futuro si decide, che ha trovato nella nuova unione familiare della madre con il suo nuovo compagno di vita, due figure genitoriali (madre appunto e padre sociale) accudenti e accoglienti.

La madre, difatti, dopo il naufragio della prima unione con il padre biologico della bambina, conveniva a nozze e così costituiva un nuovo nucleo che per la bambina costituiva contesto naturale di crescita. Sullo sfondo, cupo, restava il padre biologico che non si occupava della figlia; né dal punto di vista affettivo, né dal punto di vista economico.

Il padre, per così dire, sociale, faceva così domanda di adozione [disciplinati ex art. 44 lett. b) legge 184/1983 per i casi particolari]; domanda che trovava accoglimento sia in primo che in secondo grado.

Con l’ordinanza in commento la corte di cassazione ha stabilito che l’adozione (nei casi particolari) non è ostacolata dal dissenso del genitore biologico, in tal caso privato anche della responsabilità genitoriale per il suo disinteresse, poiché a prevalere sono i best interests of the child (i migliori interessi che la Convenzione dei Diritti del Fanciullo richiama) che nel caso in esame sono costituiti dal diritto del minore a vivere in un contesto familiare pieno ed equilibrato da due figure genitoriali egualmente accudenti.

Notoriamente, difatti, i bambini acquisiscono -da padre e madre secondo le specifiche di ognuno in base al sesso ed alle attitudini personali- base sicura di costituzione dell’IO.

Né osta all’adozione il dissenso del genitore biologico quando esso è marginale rispetto i sunnominati interessi o, peggio, immotivato.

Afferma, ancora la corte che non è necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore giacché questa figura professionale è indispensabile nei casi di contrasto (anche solo ipotetico) di interessi tra il genitore rappresentante il minore in giudizio e le altre parti in causa. Il curatore, quindi, va nominato dopo attenta valutazione delle possibili cause di contrasto tra i diversi interessi.

A prevalere, nel merito, sono, quindi, i migliori interessi del fanciullo.

L’adozione in casi particolari è uno strumento efficace di affermazione legale alla prevalenza delle relazioni umane tra un bambino ed un adulto sulla genitorialità meramente biologica. Un istituto che sempre più costituisce mezzo di costituzione del vincolo di cui le famiglie ricomposte potranno beneficiare.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 9939/2024

L’Ordinanza in commento è rilevante per due ordini di ragioni che in essa vengono affrontati: “il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti” (art. 317 bis Cod. Civ.) e l’ascolto dei minori.

Quanto al primo argomento, la corte non si discosta dall’orientamento degli ultimi anni riconoscendo essa nella norma un diritto affievolito dalla lettura parziale dell’interesse dei minori.

Afferma difatti, la cassazione, che il diritto dei nonni è funzionale all’interesse dei minori (da identificarsi nel preciso vantaggio di una relazione gratificante e soddisfacente non già nell’assenza di ogni pregiudizio) e che, nel caso di specie, la conflittualità della coppia genitoriale, peraltro recrudescente proprio al momento del reinserimento dell’ascendente, consigliava un monitoraggio psicologico della bambina che, da quella conflittualità, era coinvolta.

L’inserimento della nonna era inopportuno anche perché mancava, nella minore, una mentalizzazione dell’ascendente che era assente dalla sua vita sin dal divorzio dei genitori.

Ebbene, pur comprendendo bene le ragioni espresse dalla corte di cassazione, emerge -a chi scrive- l’evidenza: la bambina aveva perso -sin dal divorzio- i contatti con la nonna tanto da non averla “mentalizzata” nella sua vita di relazione ed ora, perdurando la conflittualità tra i genitori esattamente (o più di quanto fosse al tempo del divorzio), non era il caso di inserirla ridondando più i rischi che i vantaggi.

Una autocelebrazione del fallimento del processo affidativo-divorzile che pecca, però, della supponenza elevata a supremo interesse (del minore).

Il processo divorzile-affidativo, con le innumerevoli sfumature di grigio che la sua declinazione pratica assume, è (o dovrebbe essere) una attenta valutazione non già del supremo interesse ma della ponderazione dei migliori interessi che compongono la vita di relazione del minore. Ogni errore, dato -in Italia- per lo più da misure stereotipate (già sanzionate dalla CEDU innumerevoli volte; per tutte: sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 22 aprile 2021 – Ricorso n. 41382/19 – Causa R.B. e M contro l’Italia) comporta conseguenze il più delle volte irreparabili (come la stessa cassazione riconosce: Ord. 643/2023 richiamando, bontà sua, la CEDU).

Nel caso in esame, il diritto che appare compromesso (non esaminato e nemmeno citato) è quello del minore a sviluppare la sua identità sociale e relazionale attraverso le sue origini biologiche (ascendenti): è noto che ognuno di noi si definisce attraverso un processo di auto-riconoscimento in relazione con gli altri. Il fatto, in buona sostanza, che la minore non abbia mentalizzato la figura della nonna è il danno al suo sereno sviluppo non la causa che ne sconsiglia il ripristino della relazione.

Né è possibile individuare elementi positivi (vantaggio di relazione gratificante e soddisfacente) nell’eventuale relazione laddove non c’è relazione.

Quanto al secondo argomento in commento, ossia il diritto dei minori di essere ascoltati, è noto -e fa bene la corte di cassazione a ricordarlo a sé stessa- che è un diritto imprescindibile (per i minori capaci di discernimento) ed ove venisse violato comporterebbe la nullità del processo.

Ma è nella declinazione pratica che i diritti devono trovare applicazione e non solo nei proclami.

Nel caso in esame la minore, afferma la cassazione, giustamente non veniva ascoltata per i rischi di vittimizzazione secondaria.

Nell’esperienza di chi scrive l’ascolto, di per sé, non comporta rischi. Si immagini un bambino che nella vita di tutti i giorni viene costantemente in contatto con la conflittualità genitoriale (come in questo caso) e, in queste condizioni, subisca pressioni, influenze ideologiche, suggestioni. E poi si immagini un setting d’ascolto neutro, con personale qualificato (psicologo, sociologo o magistrato qualificato) in cui il minore può esprimersi lasciandosi sfuggire, dai condizionamenti esterni, qualche informazione sulle proprie ambizioni, desideri, opinioni.

Dica chi legge se i rischi sono dati dall’ascolto o dalla riduzione al silenzio che la pratica giudiziaria attribuisce a quei casi (di elevata conflittualità genitoriale) dove più che in altri, il minore avrebbe diritto di parola (giusta o sbagliata che sia) sulla sua vita.

Si ritiene che l’elevazione di un supremo interesse sia spesso foriero di soppressione dei tanti migliori interessi.

E’ doverosa infine, una chiusa sulla dicotomia tribunale ordinario – tribunale per i minorenni che attribuisce al primo la maggior parte dei processi affidativi tra i genitori ed al secondo -come nel caso in esame- la regolazione delle relazioni con i nonni.

Chi scrive non vede necessità di ripartizione, anzi, pericoli di sovrapposizione e di ritardi nell’assunzione di decisioni uniformi. Non a caso il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (il 17 novembre 2010) sollecitava, tra l’altro, decisioni solerti quando si tratta di procedimenti coinvolgenti i minori.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 10250/2024

Si perviene alla disamina della pronuncia in parola che attiene ad un argomento assai frequente nelle dispute familiari: l’iscrizione scolastica ed il contrasto di opinioni tra genitori.

Secondo l’assunto della madre, ricorrente in cassazione, la scelta operata in appello non era maturata per confronto di offerte tra gli istituti proposti dai genitori, la distanza ed i costi (ella avrebbe preferito la scuola pubblica in luogo di quella privata).

Lamentava, ancora, la madre che la scelta ricadente su una scuola religiosa avrebbe leso il diritto del minore alla laicità del figlio la cui audizione, però, dava conto del suo desiderio di continuare gli studi nella scuola (privata) che aveva frequentato in precedenza.

Afferma, la corte, che la scelta -nel contrasto di opinioni tra genitori- debba essere orientata al benessere del minore che, in virtù di precedente CTU, aveva lasciato comprendere il suo bisogno di continuità e di stabilità.

Precisa la corte, poi, che la decisione -di cui era stato investito il giudice del merito- non poteva essere levata a censura dinanzi la corte delle leggi (n.d.r. la cassazione) ma che, comunque, era ben orientata al benessere del minore che aveva il diritto di mantenere le amicizie e la socialità che aveva costruito nel ciclo scolastico appena concluso.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica l’Ordinanza della Cassazione n. 13570/2024

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9442/2024 si pone come un tassello essenziale sul tema della ricorribilità dei provvedimenti di affido dei minori.

È noto, difatti, che in precedenza (ad es. Cass. 33612/2012 e 33609/2021) la Corte di cassazione si era pronunciata per la improcedibilità della devoluzione avanti ad essa corte poiché, così sosteneva, i provvedimenti di affido minori -non assumendo definitività- sarebbero sempre modificabili (Cass. SS. UU. n. 2953 del 1953).

Abbiamo, però, più volte assistito come principi ermeneutici della Corte abbiano trovato breccia.
Nel caso in esame la riflessione che è sopravvenuta è data, giustamente, a fare una ulteriore valutazione sul contenuto della decisione tesa a valorizzare la ricorribilità per ricorso straordinario laddove la posizione giuridica incida su diritti soggettivi fondamentali.

La fonte del diritto, nel nostro caso, è data dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed è quello della vita familiare suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che possano essere tanto limitative o in contrasto con la forma di affido scelto (il più delle volte condiviso) da non consentire la cooperazione tra genitori nel prendersi cura dei figli.
In effetti, la Corte, afferma che il c.d. diritto di visita non sia un diritto (ecce homo) e che esso indichi unicamente il tempo in cui il genitore non convivente possa tenere con sé il figlio ed esprimere, in quel tempo, non una visita ma l’insieme della cura, accudimento ed educazione che la responsabilità genitoriale impone.

Ebbene, i cd “best interests of the child” della Convenzione dei Diritti del Fanciullo, maldestramente tradotta ed ancor peggio interpretata in Italia come il supremo interesse, è in effetti un equilibrato contemperamento dell’insieme degli interessi che, nella declinazione concreta che un giudice ha il dovere di compiere nel decidere ogni caso specifico, dovrebbe elevare -tra i diversi interessi del minore- i migliori; interests, non a caso, è un plurale.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dinanzi la quale il nostro Paese non a caso è stato più volte sanzionato, ha precisato che -ferma la libertà di ogni Stato di articolare nel concreto secondo il proprio ordinamento interno il diritto alla relazione familiare- non ci deve mai essere una compressione della relazione familiare oltre limiti minimi che possano comportare rischio di recisione della relazione stessa (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017 Improta c/ Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017 Endrizzi c/ Italia; Corte Edu 23 febbraio 2017 D’Alconso c/ Italia; Corte Edu 15 settembre 2016 Giorgioni c/ Italia; Corte Edu 23 giugno 20165 Strumia c/ Italia;: Corte Edu 28 aprile 2016 Cimini c/ Italia).

La Corte Europea, dunque, ha precisato che il Paese membro debba garantire l’effettività della relazione (e della vita privata) non pronunciandosi con disposizioni stereotipate e intempestive poiché il semplice trascorrere del tempo può ledere i diritti al legame tra genitore e figlio.

Il principio anzidetto è stato recepito dalla Corte di Cassazione che ha ulteriormente elevato a principio nomofilattico l’assunto per cui il genitore non convivente ha il dovere-diritto a svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale anche nei cd pernottamenti dovendo comprendere ogni momento della vita.

È questa una decisione che ci lascia favorevoli giacché, come noto, un genitore non si spegne mai al calar del sole.

Avv. Francesco Angelo Tesoro

Scarica la Sentenza della Cassazione n. 9442/2024

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non può sostituire arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o, comunque, inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie. In tal senso si è pronunciata la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14025 del 5 aprile2024.

Il Tribunale di Verbania condannava Tizio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare nei confronti del figlio minore alla pena sospesa di due mesi di reclusione e al risarcimento in favore della parte civile costituita.

Tizio impugnava la sentenza avanti alla Corte di appello di Torino, che confermava la sentenza di primo grado, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e assistenza nei confronti della parte civile costituita.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo:

a) la insussistenza del reato, in quanto l’imputato aveva ceduto il proprio credito di tremila euro nei confronti del datore di lavoro alla compagna, e, dunque, la mancata percezione dell’assegno di mantenimento per il figlio minorenne sarebbe dovuta non già ad un inadempimento dell’imputato, bensì dell’ex compagna;

b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.: la Corte di appello non avrebbe considerato che l’imputato aveva disposto due bonifici di cento euro ciascuno nei confronti del figlio e che, comunque, aveva consegnato danaro e generi di prima necessità alla madre, a titolo di mantenimento del figlio.

c) l’inadempimento si sarebbe protratto solo per undici mensilità e, dunque, non avrebbe assunto carattere di abitualità; dopo tale lasso di tempo l’imputato, peraltro, avrebbe integralmente versato l’assegno di mantenimento e avrebbe versato anche l’importo omesso nel lasso di tempo oggetto del presente giudizio.
Per la Cassazione i motivi sono infondati:

1) ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento con un altro bene, quando tale prestazione sia inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale;

2) nel caso di specie, l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore non può essere assolto dal genitore a mezzo della cessione di un credito verso un terzo, peraltro di complessa escussione e di incerta realizzazione;

3) quanto poi alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza prevalente ritiene, che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen o è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità: nel caso in esame, la Corte di appello ha, tuttavia, escluso, non certo illogicamente, la mera occasionalità della condotta inottemperante dell’imputato, in quanto la stessa si è protratta per oltre un anno.

Bibliografia: Avv. Anna Andreani – avvocatoandreani.it Risorse Legali

Scarica la Sentenza della Cassazione n. 14025/2024

La riforma Cartabia nel processo familiare e minorile ha previsto -in caso di domande di natura economica-, l’onere per le parti di allegare la documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale personale e familiare, sanzionando la mancata o incompleta produzione di tale documentazione.

Per la verità, la novella ha fatto propri protocolli di pratiche già in precedenza in uso in alcuni tribunali italiani; per tutti, ricordo Genova, Verona e Milano.

In questi, i modelli utilizzati recavano -e recano giacché ancora in uso- l’elenco dettagliato dei redditi, patrimoni e spese che compongono quel “tenore di vita” alla base delle decisioni sul mantenimento (dei figli o del coniuge debole che sia). Mentre, infatti, i redditi dichiarati (o patrimoni fruttiferi) costituiscono presunzione di capacità di spesa, la spesa -di contro- è la riprova dei primi: si pensi, ad esempio, caso limite ma significativo, ad un genitore che dichiara al fisco 1.000,00€/mese e tutti gli anni va in vacanza in Costa Smeralda con la sua BMW.

Compresa la funzione dei modelli dichiarativi in uso nei citati tribunali e le finalità che la riforma Cartabia ha imposto nei casi di domande giudiziali di contenuto economico, ossia obblighi di correttezza e probità tra le parti in causa, si allega un modello “disclosure” -dichiarazione relativa ai redditi e patrimonio- cui quanti si approcciano a separarsi, divorziare o chiedere l’affidamento dei figli saranno chiamati a documentare.

Potrete scaricare il documento in modo da comprendere bene cosa sarete chiamati a dichiarare e documentare al tribunale in caso di separazione, divorzio o affidamento minori.

Avv. Francesco Tesoro

Scarica il modello della Dichiarazione Reddituale-Patrimoniale

Croce dei genitori, specie per quanti abbiano raggiunto una certa età, è l’obbligo di mantenere i figli ormai adulti; obbligo che, per i genitori separati non conviventi, si traduce nella corresponsione di un assegno mensile adeguato all’indice ISTAT.

La domanda che sorge è per quanto tempo l’obbligo permarrà invariato.

In verità, l’approccio giurisprudenziale della valutazione “caso per caso” che accompagna ogni ambito della materia familiare non conferisce certezze.

L’osservazione delle pronunce più recenti, tuttavia, reca una indicazione di tendenza che torna ad affidare al figlio maggiorenne la responsabilità che in età adulta quegli dovrebbe maturare naturalmente.

Una sentenza della cassazione risalente al 2020 (Cass. Civ., Sez I, ord. n. 17183/2020) si poneva in netto contrasto con i precedenti di allora affermando che, ferma ogni la valutazione del “caso per caso” (ossia, il termine del percorso formativo, la possibilità di reperimento di un lavoro, possibilità di esercitare un’attività lucrativa, anche in caso di non approfittanza o costituzione di diverso nucleo familiare), il limite anagrafico poteva stabilirsi di 30 anni.

Affermava, appunto, quella sentenza -in contrasto con i precedenti- che il figlio maggiorenne (rectius, trentenne) non poteva ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, doveva agire.

La sentenza più recente va oltre segnando il cambio di prospettiva cui facevo cenno in incipit: “raggiunti i anni 29 può ritenersi -sulla base di presunzioni- che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare”.

La cassazione, quindi, pone di fatto una presunzione che non ribalta l’onere probatorio (di fatto ricadente sempre sul genitore che agisce per la riforma) ma introduce il tema dell’auto-responsabilità anteponendo il termine al completamento degli studi/percorso formativo (o all’abbandono) e reca un limite anagrafico ancor più rigoroso.

Ecco, dunque, i presupposti della domanda che tanti si pongono: qualora i vostri figli abbiano terminato gli studi (o li abbiano abbandonati) e non cerchino attivamente una autonomia (o si ostinino a cercarla esclusivamente in ambito lavorativo a loro confacente), non potranno contare sull’assegno per perseguire obiettivi che non siano concreti oltre all’età summenzionata.

L’ascolto del minore è l’istituto più sfuggente, assieme forse alle valutazioni di CTU ed alle variopinte forme di affido all’ente (rectius servizi sociali), che la procedura di affidamento minori conosca.

La sensazione è che acquisita, ob torto collo, all’Ordinamento interno per impulso soprattutto della Convenzione dei Diritti del Fanciullo la disciplina fatichi a dare lettura univoca delle risultanze e che ciò ponga distanza tra il diritto proclamato e quello praticato.

Nella disamina delle pronunce che seguono ho voluto sintetizzare indicazioni diametralmente difformi che la suprema Corte di Cassazione ha dato a fattispecie che, ad un primo esame, non differiscono poi molto nelle dinamiche condividendo, entrambe, l’elemento dato dal condizionamento di uno dei genitori.

Mi riferisco in primis, alla recentissima ordinanza n. 16231 dell’8 giugno 2023 della prima sezione. In questa, a fronte dell’ascolto, era emerso che il padre -ricorrente in Cassazione- aveva coinvolto la figlia in questioni economiche dei genitori e, in CTU, era anche emersa una sua mancata elaborazione del divorzio che, concludeva l’esperto peritale, poteva costituire motivo di pregiudizio.

Di tal ché, la Corte, valutava giustificabile e ben argomentata la pronuncia della corte d’appello che aveva aumentato i giorni di permanenza della minore al padre ma non aveva accolto i desiderata della figlia poiché essi non erano pienamente consapevoli in quanto indotti.

La seconda pronuncia in esame, più risalente, è l’ordinanza n. 25653/2020 che vedeva i ruoli genitoriali invertiti: questa volta era la madre ad aver esercitato condizionamento.

La Cassazione, tuttavia, riteneva che la fanciulla dovesse restare collocata presso la madre -malgrado le pressioni- poiché tale era comunque la volontà della figlia.

Ebbene, a prescindere dall’esito, sempre favorevole al mantenimento dello status quo, ossia del collocamento preesistente, sia nel caso di condizionamento dell’uno o dell’altro genitore, la nomofiliachia pare -all’esame- eccessivamente conservatrice ondeggiando, ora nell’una, ora nell’altra considerazione, pur di non cambiare molto la condizione delle cose.

Restano, almeno nei procedimenti summenzionati, alcuni principi assolutamente condivisibili come quello del diritto all’ascolto del minore, alla puntuale motivazione in caso di decisione di non procedere o di discostarsi dalle dichiarazioni del fanciullo operando, in caso di infradodicenni, valutazione della capacità di discernimento e dei rischi connessi l’ascolto diretto.

Quanti decidano di chiedere una modifica alle condizioni dei propri figli dovranno, quindi, fare serie riflessioni di opportunità con il professionista avvocato che avranno scelto considerando, di converso, che la materia è viva ed in rapida evoluzione e che la mera disamina dei precedenti della Corte di Cassazione costituisce solo una parte delle riflessioni da fare.

Chi si accinge ad un’analisi delle CTU nel diritto di famiglia italiano – e chi scrive, per svolgere l’indagine in modo statisticamente attendibile, ha preso visione di una cinquantina di esse – non può che domandarsi, in molti casi purtroppo, che fine abbiano fatto il buon senso e l’importanza, per i figli, di una crescita sana ed  equilibrata.

Una miriade di voci che prendono corpo dalle carte, in cui, molto di frequente, si perde di vista il benessere e la tutela dei fanciulli in un esasperato tentativo di restare ancorati, anche di fronte all’evidenza scientifica contraria, a radicati stereotipi, danneggiando, anziché tutelare, il “supremo interesse del minore” nel nome del quale si dice di operare.

CTU che assumono un’importanza dirimente e che si tramutano ben presto in sentenze, divenendo, per gli anni a seguire, veri e propri dogmi che sconfessano ogni evidenza di parità dei sessi e dei ruoli familiari e non tengono nel giusto conto la necessità di un figlio di crescere avendo accanto entrambi i genitori.

Il problema ab origine: la disposizione stessa della CTU

Come più che condivisibile, molti psicologi sottolineano l’incongruità della ormai frequente disposizione di una CTU nell’ambito del diritto di famiglia per la statuizione dei tempi di frequentazione, del collocamento, affidamento e quant’altro, dato che, tale ambito, non riguarda questioni di tipo psicologico o psichiatrico, bensì di carattere giuridico.

Si deve riflettere, infatti, come in tali frangenti non ci si trovi davanti a valutazioni di carattere penale ove, viceversa, l’aspetto psicologico/psichiatrico potrebbe rivelarsi dirimente, come nel caso in cui una grave psicopatologia possa aver indotto qualcuno a compiere gesti penalmente perseguibili, od ancora, in ambito civile, nel caso in cui si debbano analizzare le capacità cognitive di un soggetto per predisporre l’assegnazione di un tutore, od anche, se si stia valutando l’idoneità per un’adozione.

La disposizione di una CTU in ambito separativo dovrebbe essere disposta in presenza di specifiche, gravi ed evidenti problematiche; per tutto il resto, conflittualità inclusa, il giurista dovrebbe essere del tutto autonomo. E qui si apre un’altra questione: ha il magistrato il tempo ed il modo per studiare approfonditamente il singolo caso? Riesce il giudice a trovare spazio per calarsi nella questione specifica che non può essere uguale a quella precedentemente valutata e, pertanto, la relativa disposizione non potrà mai essere quella di prassi? Ci siamo chiesti come mai ogni famiglia sia diversa, ogni coppia di genitori ed i loro figli siano unici, ogni divorzio abbia problemi differenti, ma le sentenze siano nella stragrande maggioranza dei casi uguali? Ecco, così, che per avere una risorsa in più il giudice o i genitori fanno impropriamente richiesta di una CTU.

I quesiti

Il secondo grande problema nella diffusione a macchia d’olio delle CTU in ambito separativo, risiede nell’errata formulazione dei quesiti e del peso che le risposte date hanno nel successivo giudizio.

L’errore primario è che i suddetti quesiti sono tendenzialmente uguali all’interno di uno stesso tribunale rispetto alle, naturalmente differenti, coppie di genitori. Le richieste fatte al CTU, difatti, vengono riproposte in modo pressoché identico pur riferendosi a  situazioni diverse nella loro peculiarità.

Si parte sempre dall’immancabile, eppure, nella sua formulazione, maggiormente criticabile quesito, che solitamente consiste in “Valuti il CTU le competenze genitoriali attraverso diagnosi psicologica relativa alla personalità delle parti, utilizzando anche test psicologici”.

Questo è un quesito errato.

I test psicologici sono diventati ormai imprescindibili per la valutazione delle capacità genitoriali ma, attraverso questo genere di indagini, il CTU deborda abbondantemente oltre i confini del proprio mandato ed è errato già il solo presupposto di base, ossia il principio di dover analizzare i due soggetti nelle loro capacità genitoriali: si dovrebbe, piuttosto, valutarne, l’eventuale incapacità. Uomini e donne che sino al giorno prima della separazione erano padre e madre ma che, dopo questo passo, devono improvvisamente darne prova.

In questi casi si parte dal concetto, non giustificato scientificamente, secondo il quale, per valutare le capacità genitoriali sia necessario l’esame clinico delle parti, con tanto di Test delle Macchie di Rorschach e del MMPI-2. In tal modo il giudice richiede un profilo psicologico senza tener conto che la personalità non è correlabile scientificamente e automaticamente con le capacità genitoriali e che non vige la logica “personalità perfetta = bravo genitore” esattamente come non è vero il contrario. Non esiste alcuna congruità tra le capacità genitoriali e la personalità. Non è raro il caso di soggetti che risultino “nella norma” nei test ma, nella concretezza della vita di tutti i giorni, siano decisamente ostacolanti nell’acceso al figlio da parte dell’altro genitore. Padri o madri che non risultano portatori di gravi patologie psicologiche e che poi non fanno vedere il figlio all’altro genitore per mesi oppure lo denigrano apertamente in presenza della prole.  Si dovrebbe avere contezza del fatto che taluni, a volte, sono semplicemente vendicativi o cattivi o poco dotati intellettualmente e che questo genere di caratteristiche non emergono in modo preponderante nei test.

Ci sono anche altre considerazioni da fare. In base a quali evidenze scientifiche possiamo affermare che la teoria di un CTU riguardante la personalità dei due individui osservati sia più attendibile di quella del CTP? Si tiene conto, ad esempio, che in tale genere di indagine esiste la teoria psicodinamica ma anche quella cognitivista o quella pragmatico-relazionale, solo per citarne alcune? Quale la più attendibile? Ciò significa che ogni valutazione di un consulente sul tipo di personalità sia da ritenere frutto di personali considerazioni che, difatti, vengono non di rado smentite da un collega CTP e, dunque, sono prive di indubitabile validità scientifica e come tali non utilizzabili se non come mere suggestioni.

Si ribadisce, pertanto, che qualsiasi indagine sulla personalità dei genitori sia priva di senso perché non ne esiste una tipologia che renda un soggetto buon genitore o meno.

Solamente qualora, nel corso della CTU, il consulente ravveda od intraveda seri disturbi di personalità, dovrebbe suggerire l’indagine ed i test, perché solo in quel caso effettivamente ci potrebbero essere ripercussioni sul ruolo genitoriale e, di conseguenza, sui figli.

Peraltro, le corpose relazioni peritali, dense di esami psicologici inutili e fuorvianti per la causa, espongono i due soggetti esaminati ad una privazione del diritto della privacy, poiché ogni dettagliato resoconto ed ogni sfumatura della loro personalità viene resa nota, oltre al giudice, anche al cancelliere, agli avvocati, al CTP e via discorrendo, con abusante fruizione dello stesso da parte dei legali di controparte che, non di rado, ne fanno uso in successive udienze.

In ultimo, si noti che questo genere di sistema, nelle dinamiche interne alle coppie conflittuali, aumenta a dismisura la conflittualità in una sorta di competizione a chi sia risultato migliore nei test o nel modo in cui educa il figlio, con evidente perdita del focus sull’interesse della prole.

Il ruolo del Consulente tecnico d’ufficio ed i suoi confini

L’Associazione Italiana Consulenti Psico Forensi ed alcuni ordini regionali di psicologi, hanno precisato come lo psicologo forense sia tenuto, nelle CTU in diritto di famiglia, ad operare nei limiti delle proprie competenze che non possono debordare dal proprio ruolo di ausiliario dell’Autorità Giudiziaria; suo compito è effettuare esclusivamente i rilievi tecnici di supporto ai provvedimenti giudiziali.

Il CTU pertanto non potrebbe esprimersi o rispondere – poiché di pertinenza dell’Autorità Giudiziaria – a quesiti inerenti la tipologia di affidamento dei figli, il regime di frequentazione tra figli e genitori, il collocamento della prole o il suo mantenimento.

Non potrebbe esprimersi, inoltre, riguardo a fatti oggetto di querela o denuncia perché di pertinenza dell’Autorità Giudiziaria e non dovrebbe  suggerire ai genitori, nemmeno sotto forma di invito, trattamenti sanitari (sostegno psicologico, psicoterapia, esami medici ecc.) perché vietato dalla Costituzione ex art. 32.

Per i fatti oggetto di querela o denuncia, infatti, non è certo nelle competenze del CTU stabilire se siano reali o meno eventuali episodi di violenza o di abuso, ma la cosa va statuita da un giudice nell’ambito di un processo penale, nel corso del quale verranno predisposte specifiche e mirate consulenze tecniche. Purtroppo, assai di frequente, i CTU si sbilanciano in valutazioni nel merito, negando a priori violenze o abusi, senza aver svolto indagini mirate sul minore.

Per quanto riguarda l’esortazione ad intraprendere trattamenti sanitari, pressoché sempre, si legge l’altro errato quesito: “indichi il CTU l’opportunità di un eventuale intervento terapeutico e, nell’affermativa, la forma e le modalità dell’intervento stesso, nonché gli obiettivi del programma proposto, ma, come abbiamo visto, questa indicazione il CTU non può fornirla nemmeno sotto forma di invito.

Come giustamente è stato proposto dall’ordine degli psicologi della Calabria, in risposta agli errati quesiti, il CTU dovrebbe rispondere:

“Ai quesiti peritali che possano contenere richieste con esplicite/implicite deleghe al Consulente a cui viene chiesto di esprimersi attraverso giudizi o altri profili di competenza dell’Autorità Giudiziaria, lo Psicologo Forense informa l’A.G. e le parti sull’impossibilità di rispondere a tali quesiti chiedendo di riformularli in base alle competenze comprese nell’alveo delle Scienze Psicologiche in ambito forense”.

Pregiudizi e reticenze

Sia sufficiente menzionare una serie di considerazioni fatte in alcune CTU per comprendere i pregiudizi e le reticenze che ancora oggi mostrano come ci sia un grave ritardo culturale.

Si noti che, a chi scrive, non è capitato di leggere CTU contenenti proposte conclusive incongruenti con quanto analizzato durante le operazioni peritali in cui tali incongruenze fossero a danno di madri; tuttavia si desidera sottolineare che tale risultanza non deriva assolutamente da una presa di posizione personale o da una selezione apposita di consulenze, ma solamente che questo è stato il risultato oggettivo tratto da un significativo campione statistico di consulenze tecniche d’ufficio analizzate e che, certamente, esistono, anche se in misura decisamente inferiore, casi in cui discrepanze ed errate conclusioni si volgono in danno di madri.

  • Primo caso

In merito ad una pregressa distribuzione dei tempi – 5 giorni al mese al padre e 25 alla madre – il CTU scrive: “Tempi sbilanciati di frequentazione possono aver alimentato le dinamiche conflittuali presenti nella coppia separata” ed ancora “(…) una pari distribuzione del tempo trascorso con ciascun genitore sviluppa il più alto livello di sicurezza emotiva di un bambino (…).“Le ricerche sull’importanza della figura paterna nella vita dei figli sono ormai numerose e depongono a favore di un migliore equilibrio psicologico (stima di sé, attitudini cognitive, abilità sociali: pro-socialità) sviluppato in quei minori che hanno avuto la possibilità di avere un accesso di tipo paritario (…) e il tipo di affidamento che non sia valorizzante entrambe le figure genitoriali può esporre il minore ad un rischio di IPERDOMINANZA PATERNA nociva per il minore tanto quanto il MECCANISMO DI IPERPOTEZIONE MATERNA poiché minaccerebbe lo sviluppo delle autonomie di un figlio nelle competenze intellettuali ed interpersonali con elevate possibilità che possano sviluppare timidezze e paure, soffocare le competenze, creare disequilibri come rilevato dalle ricerche scientifiche sull’argomento”. Ed ancora: “Per AFFIDAMENTO PARITETICO (O MATERIALMENTE CONDIVISO) si intende che il genitore non collocatario possa passare con il figlio un limite minimo del 33% del tempo rispetto al genitore collocatario e questa percentuale corrisponde al numero MINIMO di 10 pernotti al mese”.

Date queste ottime premesse il lettore cosa si aspetterebbe? Una più equa distribuzione dei tempi, si risponderà.

E invece no: il CTU concede 8 giorni con il papà e 22 con la mamma (variazione minima rispetto alla precedente).

Ciò che maggiormente colpisce è che il CTU stesso scrive chiaramente che questo non va bene per il bambino e che per la conflittualità della coppia è argomento di discussione, ma, evidentemente, il radicato pregiudizio più di questo non permette.

Si noti bene, come utile inquadramento del caso, che il CTU segnala più volte come la madre abbia : “creato problemi relativi alle richieste del padre di accesso al figlio (problemi sugli orari, problemi sul diritto di visita durante le malattie del bambino, sulla consegna di alcuni documenti del bambino stesso anche di tipo sanitario) e più in generale che la madre abbia creato problemi nel dare il figlio al padre.”

La madre è stata anche ammonita dal Tribunale per aver adottato condotte ostacolanti la bigenitorialità e ha fatto istanza per iscrivere da sola il figlio in una scuola diversa rispetto a quella concordata e indicata nella sentenza divorzile.

Si segnala, inoltre, che la madre, rispetto al padre sia stata valutata :  “ (…) la madre sulla questione collegata ad alcune questioni (educative e sanitarie) si può ritenere non essere stata alla stessa altezza del padre in quanto a costanza, tempestività, qualità delle scelte effettuate. (…) Si tiene comunque conto del fatto che la madre in passato, rispetto agli impegni educativi legati al suo ruolo (vedi mancata Iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia) ha mostrato incoerenza ed incongruità (…) il padre risulta quindi essere tempestivo e accurato nella cura mentre la madre si è rivelata sufficiente e le carenze possono riguardare la costanza, la tempestività o la qualità delle scelte educative/sanitarie .

Ultimo, ma non ultimo, in questo caso il CTU si è sbilanciato nell’asserire, facendo riferimento a denunce penali per presunti maltrattamenti, che il bambino non presenta esiti in tal senso. Si noti, però, che il bambino è stato dal CTU incontrato solo una volta per un’ora nell’ambito di un appuntamento il cui oggetto di osservazione non era lui ma i suoi genitori e mai è stato indagato in modo mirato alla rilevazione di possibili esiti di maltrattamento, né sottoposto ad alcun tipo di domanda o fatto disegnare all’uopo. Si ricordi, inoltre, quanto detto sopra sulla non liceità di indagini in tal senso del CTU.

  • Secondo caso

La CTU rileva un manifesto disagio del bambino a fronte di “comportamenti della madre percepiti come “strani”, aggressivi e pericolosi” manifestati a seguito di abuso di bevande alcoliche.

Si prosegue nella relazione specificando che il bambino ha chiaramente manifestato la propria preoccupazione nel caso in cui egli si trovi con la madre presso la sua dimora, a causa di ripetute situazioni del passato in cui ha visto quest’ultima in condizioni di malessere e di non lucidità. La madre, peraltro, vede pendenti indagini nei suoi confronti per l’accertamento di presunti episodi di maltrattamento, suscettibili di ripetersi ulteriormente e di rappresentare quindi una seria condizione di pregiudizio per il minore.

Ciò nonostante viene determinata una ripresa della frequentazione serale e notturna con la madre da svolgersi in brevi tempi ed un breve periodo di monitoraggio su tale ripresa, tempi che non possono certamente dare adeguate garanzie rispetto all’equilibrio psicofisico della madre e sulla valutazione delle capacità genitoriali della stessa.

Ma in aggiunta si dica anche che, nonostante la capacità genitoriale paterna sia stata valutata in modo assai positivo e nonostante venga dato rilievo a quanto il bambino faccia affidamento sulla figura del padre, non è dato comprendere come mai il figlio non venga affidato al padre, bensì ai servizi sociali! Si piega, peraltro, all’interesse della madre quello che invece dovrebbe essere il superiore interesse del bambino, in quanto lo stesso viene visto dai servizi sociali e dal CTU come utile “fattore terapeutico” per la cura delle dipendenze da alcool materne.

  • Terzo caso

Il CTU concede alla madre la possibilità di trasferirsi con il figlio a 1000 km di distanza rispetto alla città in cui hanno sempre risieduto e in cui abita anche il padre, rendendo in tal modo assai faticoso per il bambino doversi spostare tra le due dimore, nonché assai dispendioso per il genitore.

Il lato maggiormente significativo risiede nella motivazione della richiesta materna, ossia che il trasferimento sarebbe dovuto alla sua necessità di lavorare e che non potrebbe trovare occupazione nella città del nord dove il bambino avrebbe accanto entrambi i genitori,  mentre, senza alcun dubbio, lo troverà nella sua città natìa del sud Italia. Alcune problematiche rispetto alle possibilità di lavorare sono insindacabili ma colpisce come il CTU si affidi esclusivamente alla parola e alla buona volontà materna nell’appoggiare questa scelta così devastante nell’equilibrio di un figlio che avrà grandi difficoltà a vedere il padre e dovrà percorrere 2000 km al mese per recarsi da lui, senza prevedere per lo meno un periodo di osservazione per verificare che effettivamente altra soluzione lavorativa nella città in cui tutti e tre vivevano non esista ma, soprattutto, che esista un’occupazione reale e stabile nella nuova residenza.

  • Quarto caso

Nella propria relazione il CTU segnala fortemente la problematica personalità di una madre, la sua volontà di mantenere il rapporto esclusivo e simbiotico con i figli (giungendo persino ad indurre il figlio ad inviarle di nascosto i messaggi presenti sul cellulare del padre), prosegue con la descrizione dell’intento alienante della stessa e la relativa palese minaccia alla bigenitorialità, mentre, parallelamente, riscontra una maggiore affidabilità del padre riguardo alla salvaguardia del diritto alla bigenitorialità. Tutto ciò chiaramente rilevato e descritto, tuttavia, nelle conclusioni non porta ad adottare alcun adeguato provvedimento.

Anche in questo caso, dunque, viene descritto un quadro realistico della situazione, ma le conclusioni non risultano affatto coerenti al quadro medesimo e alla madre, pur riconosciuta come alienante, viene anche concesso di aggravare la situazione trasferendosi in altra città con la prole, con prevedibili risultati.

Conclusioni

Ciò che appare incredibile è che, pur essendo evidente che siano diffusissime le separazioni conflittuali ed i figli che rifiutano un genitore o che manifestano disagi a causa dei tempi impari in cui possono stare con l’uno o l’altro, od ancora che patiscono l’impedimento del contatto con uno dei due genitori causato dall’ostruzionismo dell’altro, la maggior parte dei tribunali lo continuino ad ignorare, preferendo rimanere ancorati a proposte e sentenze “copia ed incolla”, anziché entrare veramente nel merito dell’analisi del caso specifico. Quel che è peggio è che, talora, il giudice delega il CTU per valutare il caso specifico, ma il medesimo, senza ragionevole spiegazione, ignora tutte le considerazioni fatte in corso d’analisi,  persino le parole da lui stesso scritte e, nelle proposte conclusive, riporta quasi sempre la canonica distribuzione di tempi e collocamenti.

Serve una presa di posizione netta e decisa da parte della magistratura perché forse, ciò che sfugge nei tribunali, è che l’evidente compromissione della salute psicologica e fisica dei figli coinvolti in separazioni difficili, abbia assunto lo statuto di un vero e proprio problema di salute pubblica e che, se non si corre ai ripari, le future generazioni saranno sempre maggiormente composte da giganti con i piedi d’argilla.