Equitalia | Iscrizione ipoteca sull’immobile | Sentenza 12 05 2016

Sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, n. 9797 dep. 12/05/2016,
Presidente Dott. ARMANO Uliana, relatore Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana

Equitalia ha l’obbligo di notificare specifico avviso prima di iscrivere ipoteca sull’immobile del contribuente. In mancanza, l’iscrizione potrebbe rivelarsi nulla.
La ricorrente in Cassazione, Equitalia, sosteneva che non essendo l’iscrizione ipotecaria un atto esecutivo non sarebbe soggetto ad obbligo come prevede l’art. 50 del D.P.R. 602/1973.

La Suprema Corte, al contrario, richiamandosi ad una precedente sentenza pronunciata delle Sezioni Unite, la numero 19667 del 18/09/2014, specifica che se è vero che “l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 ” è vero anche che “l’amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative … in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea”.

La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea (si veda la sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropè) ha da tempo ha sancito che “la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa o endo-doprocedimentale.
Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.”
(da Altalex, 1° giugno 2016. Con nota di Matteo Sances)

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