I crediti erariali si prescrivono in cinque anni | Sentenza 17 11 2016

Corte di Cassazione a Sezioni Unite; sentenza n. 23397 del 17 11 2016.

I crediti erariali tutti, purché non costituiti da titolo giudiziale, si prescrivono in cinque anni.
Con la sentenza in esame i giudici della Corte hanno posto fine ad una diatriba che durava da anni stabilendo definitivamente che le pretese della Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni. Ciò purchè il credito non sia stato determinato da sentenza o decreto ingiuntivo.

La questione giuridica verteva sull’interpretazione dell’art. 2953 Codice Civile determinando per i casi in cui il contribuente non avesse impugnato giudizialmente un atto accertativo della Amministrazione finanziaria, la prescrizione applicabile stabilendo se tale scelta processuale producesse “soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” o consentisse “la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale”.

In realtà la Corte di Cassazione – in passato – aveva mantenuto un orientamento tendenzialmente compatto sul punto, ossia è ammissibile la conversione della prescrizione breve a decennale “soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale”[2].

Ebbene, affermano i giudici che “l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione”.

Ma non solo. Sotto il profilo del principio del diritto di difesa (tutelato dall’art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”.

Dunque la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale è determinata unicamente da “titolo giudiziale divenuto definitivo”; nella specie, sentenza o decreto ingiuntivo. La cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria viceversa costituiscono semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e, con essa, di acquisire il termine di prescrizione decennale.
(da Altalex, 13 dicembre 2016. Nota di Federico Marrucci)

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